Diniego di proroga e risoluzione della concessione spettano al giudice ordinario (TAR Calabria n. 581 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, successiva all’aggiudicazione, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta decidere sugli adempimenti e sui relativi effetti mediante indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario. Rientra in tale ambito la domanda di annullamento del diniego di proroga del termine concesso al finanziatore per designare un sostituto dell’affidatario, ove il diniego sia correlato all’applicazione della clausola risolutiva e allo spirare del termine stesso. In simili fattispecie non è configurabile alcun esercizio di potestà autoritativa, attenendo la pretesa all’attuazione dell’intesa e al canone di buona fede oggettiva che informa il rapporto paritetico tra le parti.

Il Fatto

Una società, divenuta nel 2019 cessionaria di crediti tra cui quelli derivanti da un contratto di finanziamento, agisce per l’annullamento della nota con cui il Comune ha negato la proroga del termine per valutare l’eventuale subentro nella convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici, stipulata con la società affidataria in qualità di finanziatore.

La convenzione prevede all’art. 17 il diritto dei finanziatori di evitare la risoluzione del rapporto mediante nomina di un soggetto destinato a sostituire l’affidatario. Dopo la diffida ad adempiere e l’avvio della risoluzione, il Comune ha rappresentato alla ricorrente la possibilità di impedire la risoluzione designando un sostituto entro novanta giorni. La ricorrente ha chiesto una proroga del termine; il diniego, comunicato insieme alla intervenuta risoluzione del rapporto con l’affidataria, ha originato il ricorso, con domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ordinanza delle Sezioni Unite n. 22550/2024, resa su regolamento di giurisdizione, che ha assegnato al giudice ordinario la controversia sulla risoluzione della convenzione intervenuta il 23.12.2021. Il giudice del riparto ha osservato che l’applicazione della clausola risolutiva ha riguardato la fase esecutiva della concessione, entrando così nell’area giurisdizionale del giudice ordinario.

Da tale premessa il TAR trae la conseguenza per la controversia in esame: anche questa involge la fase esecutiva della convenzione e, segnatamente, la corretta applicazione dell’art. 17 dell’intesa, nella parte in cui prevede che il finanziatore possa evitare lo scioglimento del vincolo indicando entro novanta giorni un sostituto dell’affidatario.

Il diniego di proroga di quel periodo, secondo il Collegio, non integra esercizio di potestà autoritativa. La risoluzione è correlata allo spirare del termine previsto dalla clausola, sicché la richiesta di differimento, afferendo comunque all’attuazione dell’intesa, ricade nell’ambito del canone di buona fede oggettiva che governa il rapporto giuridico paritetico tra le parti.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al giudice ordinario, davanti al quale la controversia potrà essere riproposta entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della decisione, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La pronuncia in rito giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *