Ordine di demolizione: natura del manufatto e requisito della precarietà (TAR Lazio n. 12417 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, i depositi agricoli ed i ricoveri per animali non possono essere ricondotti alla nozione di pertinenza urbanistica, non essendo coessenziali ad un bene principale e potendo essere utilizzati in modo autonomo. Il carattere precario di un manufatto non si desume dalla temporaneità della destinazione soggettiva, ma dall’intrinseca destinazione materiale ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini contingenti e limitati nel tempo; in assenza di tale requisito e ove le opere non siano di limitate dimensioni, esse costituiscono nuova costruzione e richiedono il permesso di costruire, con conseguente legittimità del provvedimento repressivo.
Il Fatto
Un privato impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di alcuni manufatti realizzati in zona agricola, tra cui tre ricoveri per attrezzi (di cui uno adibito in parte a pollaio), nonché un fabbricato principale, ritenendo che le opere fossero pertinenziali, precarie e amovibili e, come tali, riconducibili al regime dell’attività edilizia libera ovvero a titoli abilitativi semplificati. Il ricorrente deduceva, tra l’altro, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la mutata situazione dei luoghi rispetto a un precedente provvedimento sanzionatorio del 2006, tale da rendere possibile una sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso. Con riferimento ai motivi concernenti la sanabilità dell’abuso e l’asserita immutazione dello stato dei luoghi, il Collegio ha rilevato che, anche a voler prescindere dalla contestazione fattuale, l’edificazione principale non risultava legittimata da alcun titolo edilizio. I motivi, limitandosi a invocare l’astratta sanabilità della situazione, non si confrontavano con la reale ratio decidendi del provvedimento, fondata sul mancato previo conseguimento del necessario permesso di costruire.
Quanto al difetto di comunicazione di avvio del procedimento, la censura è stata ritenuta infondata poiché il ricorrente non aveva assolto all’onere di dimostrare che, se fosse stato messo a conoscenza del procedimento, avrebbe potuto fornire elementi tali da orientare diversamente la decisione dell’amministrazione, come richiesto dalla giurisprudenza in materia di ordinanze di demolizione.
Sul punto centrale riguardante la natura dei manufatti, il Collegio ha chiarito che i depositi agricoli e i ricoveri per animali non integrano la nozione di pertinenza urbanistica, difettando il requisito della coessenzialità a un bene principale. La natura precaria di un’opera, inoltre, non può essere desunta dalla destinazione soggettivamente assegnatale dal costruttore, ma deve essere ancorata all’uso effettivo e materiale cui è destinata, il quale deve essere realmente contingente e limitato nel tempo, non essendo sufficiente la mera smontabilità o la non infissione al suolo.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito prova della temporaneità delle esigenze cui i manufatti erano preordinati. Inoltre, le dimensioni non trascurabili delle opere (pari a 25 mq, 19,2 mq e 38,08 mq) le escludevano dall’ambito applicativo dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001, relativo agli elementi di arredo e ai manufatti accessori di limitate dimensioni. I manufatti sono stati pertanto qualificati come interventi di stabile trasformazione del territorio, ossia nuove costruzioni, per le quali è correttamente richiesto il permesso di costruire, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione.
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Nota della Redazione
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