Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ingresso con titolo non convertibile: il TAR Lazio conferma il rigetto per carenza dei requisiti (TAR Lazio n. 12723 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è legittimo quando l’Amministrazione motivi il rigetto per carenza dei requisiti di legge, specificando che l’ingresso nel territorio nazionale è avvenuto con un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro non convertibile, poiché emesso ai sensi della normativa nazionale di quello Stato e non in attuazione della direttiva 2003/109/CE. La mancata traduzione del provvedimento nella lingua nazionale del destinatario non inficia la legittimità dell’atto, ove lo stesso sia stato riassuntivamente tradotto in lingua inglese e il destinatario, come dimostrato dalla partecipazione procedimentale e dalla tempestiva impugnazione, sia comunque in grado di esercitare il proprio diritto di difesa. Le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 risultano correttamente valutate dall’Amministrazione quando questa le abbia esaminate e motivate come inconferenti rispetto ai motivi ostativi già evidenziati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il decreto del Questore di Roma del 6 marzo 2023, con il quale era stata rigettata la sua istanza del 28 settembre 2020 volta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Amministrazione aveva contestualmente ordinato al medesimo di lasciare spontaneamente il territorio nazionale. Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, deducendo plurimi motivi di illegittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione del provvedimento nella lingua nazionale del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata, in quanto il provvedimento era stato riassuntivamente tradotto in lingua inglese per l’indisponibilità di personale in grado di tradurlo nella lingua madre dell’istante. Tale circostanza è stata valutata sufficiente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, a ritenere legittimo il provvedimento, tanto più che il ricorrente, come dedotto dalla sua stessa difesa, è integrato nella società italiana e ha dimostrato di poter esercitare il proprio diritto di difesa, come provato dalla partecipazione al procedimento e dalla tempestiva impugnazione.
Il Tribunale ha poi esaminato il secondo motivo, concernente la violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, per l’asserita mancata valutazione delle osservazioni presentate dal ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi. La censura è stata respinta in quanto le osservazioni erano state effettivamente esaminate dall’Amministrazione, che le aveva ritenute inconferenti rispetto alle ragioni ostative e, quindi, inidonee a superarle. Il Collegio ha inoltre precisato che il riferimento alla sospensione del procedimento, contenuto nella comunicazione, costituiva un evidente refuso, non inficiando la coerenza complessiva dell’atto.
Infine, è stata esaminata la doglianza relativa al difetto di motivazione e di istruttoria, per la mancata valutazione delle circostanze favorevoli al rilascio del titolo. Il TAR ha ritenuto la censura infondata, in quanto l’Amministrazione aveva motivato il diniego sulla base della carenza dei requisiti di legge, specificando che l’istanza non poteva essere accolta in quanto l’istante era entrato nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità greche, non in attuazione della direttiva 2003/109/CE, ma ai sensi della normativa nazionale greca sull’immigrazione. Tale titolo non era convertibile, rendendo necessario il rilascio di un valido visto di ingresso. Il ricorso è stato, pertanto, respinto, con compensazione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.