Concessione suppletiva e durata: illegittimo il termine del 31.12.2023 (TAR Toscana n. 431 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La licenza suppletiva rilasciata ex art. 24 del Regolamento del Codice della navigazione non costituisce una nuova concessione, ma un atto accessorio che amplia la superficie di una concessione già esistente. La determinazione della sua durata deve quindi parametrarsi alla concessione principale, ovvero, in caso di accorpamento, alla disciplina delle concessioni accorpate. È pertanto illegittimo l’atto suppletivo che apponga un termine di scadenza privo di riscontro in alcuna previsione di legge, di regolamento o di pronuncia giurisprudenziale. I principi dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 in tema di proroga ex lege non si applicano alle concessioni rilasciate ex novo all’esito di procedura di evidenza pubblica.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata nella titolarità delle concessioni demaniali marittime relative a uno stabilimento balneare, ha chiesto al Comune l’ampliamento della concessione principale mediante accorpamento con altre concessioni più risalenti, per realizzare una piscina a servizio della struttura. Il Comune ha accolto l’istanza con un atto suppletivo che ha fissato la scadenza al 31 dicembre 2023.
La società ha impugnato la concessione in tale parte, deducendo la violazione del diritto europeo, del Codice della navigazione e del regime delle proroghe, nonché l’eccesso di potere e la lesione dell’affidamento. Il Comune ha resistito sostenendo che, a seguito dell’accorpamento, andasse rilasciata una nuova concessione di durata conforme al diritto europeo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso incentrandolo sulla qualificazione dell’atto. La concessione principale era stata rilasciata ex novo, all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con durata fino al 31 dicembre 2037, senza ricorso ad alcuna proroga automatica. Da ciò deriva l’estraneità della fattispecie ai principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021 sulla proroga delle concessioni scadute.
È dirimente il rilievo che l’atto impugnato non è una nuova concessione, ma una licenza suppletiva ex art. 24 del Regolamento del Codice della navigazione, come desumibile dalla sua intestazione e dal contenuto. Tale istituto consente la variazione dell’estensione di una concessione già rilasciata mediante affidamento diretto al concessionario uscente, ma con carattere derogatorio ed eccezionale, subordinato a condizioni rigorosamente individuate.
Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’affidamento diretto in ampliamento è ammesso solo in presenza di situazioni eccezionali, quando l’estensione sia obiettivamente funzionale e necessaria all’utilizzo del bene già concesso e di minima consistenza quantitativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 5225 del 2022), con istruttoria che non può arrestarsi all’estensione dell’area ma deve estendersi alla collocazione geografica e alle interferenze con le concessioni in atto (TAR Puglia Lecce, Sez. I, n. 450 del 2023).
Ne consegue che la durata dell’atto suppletivo avrebbe dovuto parametrarsi alla concessione principale, fissando la scadenza al 31 dicembre 2037, oppure alla disciplina delle concessioni accorpate, tutte anteriori al 28 dicembre 2009. Per queste ultime risulta applicabile l’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, che fissa il termine al 31 dicembre 2033. Il termine del 31 dicembre 2023 non trova riscontro in alcuna fonte e lede l’affidamento della ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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