Carta del docente e RPD: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 2023 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, una volta accertati il passaggio in giudicato del titolo, la notificazione esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’ordine di ottemperanza comprende l’accreditamento degli importi riconosciuti a titolo di carta del docente e il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti, con interessi e rivalutazione. Per il caso di persistente inottemperanza il giudice nomina commissario ad acta il soggetto individuato in motivazione. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori antistatari. La decisione è trasmessa alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Il Fatto

Due docenti hanno agito separatamente davanti al TAR Toscana per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 45/2024, con cui il Tribunale di Lucca, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il loro diritto alla carta del docente nella misura di euro 500,00 annui. Alla prima ricorrente erano stati riconosciuti complessivi euro 1.000,00 per due anni scolastici; alla seconda euro 1.500,00 per tre anni scolastici.

La seconda ricorrente vantava inoltre il diritto alla Retribuzione Professionale Docenti per il periodo compreso tra il 18 maggio 2018 e il 31 marzo 2021, pari a euro 2.506,56, oltre interessi e rivalutazione. Le ricorrenti hanno dedotto che la sentenza, notificata e passata in giudicato, era rimasta ineseguita e hanno chiesto che al Ministero fosse ordinato di ottemperare. L’amministrazione si è costituita in uno solo dei due giudizi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, ravvisando l’unicità del titolo posto in esecuzione e l’opportunità della trattazione congiunta. Nel merito ha ritenuto le domande fondate.

Il percorso argomentativo muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. Le ricorrenti avevano notificato al Ministero, in data 10 maggio 2024, la sentenza ai fini esecutivi; questa era passata in giudicato come da attestazione di cancelleria; il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 27 giugno 2025, quindi oltre il termine dilatorio di centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Non risultando contestata l’inottemperanza dell’amministrazione, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, mediante accreditamento su carta del docente degli importi dovuti a ciascuna ricorrente e pagamento, in favore della seconda, dell’ulteriore somma a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, maggiorata di interessi e rivalutazione.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, con facoltà di delega e termine di sessanta giorni successivi.

Le spese del giudizio di ottemperanza, distratte a favore dei difensori antistatari, sono state liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della causa. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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