Il diniego di titolo edilizio non impone confutazione analitica delle osservazioni procedimentali (TAR Puglia n. 403 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione del provvedimento amministrativo conclusivo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali formulate dalla parte ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; è sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni per la corretta formazione della propria volontà. Il diniego di titolo edilizio è legittimo quando il progetto comporti aumento delle unità immobiliari e conseguente incremento del carico urbanistico. La verifica di conformità alle NTA del PAI rientra nella competenza degli Uffici Tecnici comunali ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), l.r. n. 19/2013. Il frazionamento di un’unità immobiliare in più unità, per l’autonoma utilizzabilità che ne deriva, realizza un aumento dell’impatto sul territorio e richiede titolo edilizio oneroso.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Tecnico – Settore Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, recante diniego definitivo e archiviazione ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, relativo a un progetto di modifiche interne e installazione di ascensore esterno per l’eliminazione delle barriere architettoniche su un fabbricato di proprietà. Il diniego faceva seguito a due note di preavviso, parimenti impugnate.
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell’obbligo motivazionale, nonché la violazione dell’art. 4 l.r. n. 19/2013, degli artt. 13 e 14 delle NTA del PAI e dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, lamentando altresì incompetenza del Dirigente comunale, difetto di istruttoria e irragionevolezza dell’azione amministrativa. Il Comune si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, risultando il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha richiamato il condiviso orientamento secondo cui la motivazione finale non deve confutare analiticamente le osservazioni ex art. 10-bis, essendo sufficiente che da essa si evinca che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso (Cons. Stato, Sez. V, n. 7933 del 2024). Nel caso concreto le osservazioni risultavano espressamente menzionate e valutate in relazione alle ragioni ostative, individuate nell’aumento delle unità immobiliari al piano primo e nel conseguente incremento del carico urbanistico.
Su questa base il Collegio ha respinto anche le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, ravvisando il provvedimento adeguatamente motivato alla luce delle evenienze fattuali e giuridiche emerse nel procedimento.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha escluso l’incompetenza del Dirigente dell’Ufficio Tecnico in ordine alla verifica di conformità del progetto alle NTA del PAI. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), l.r. n. 19/2013, l’espressione del parere è attribuita agli Uffici Tecnici comunali, come dato atto nella nota dell’Autorità di Bacino acquisita al protocollo dell’Ente civico.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che all’accoglimento delle censure ostasse la medesima disposizione regionale, che, nel riferirsi agli interventi di cui alla lett. a) dell’art. 14 delle NTA del PAI, consente ampliamenti volumetrici esclusivamente finalizzati a determinate opere e al rialzamento del sottotetto senza costituzione di nuove unità immobiliari. Il richiamo alla lett. b) è stato giudicato privo di pregio, trattandosi di questione non esaminata in sede procedimentale, e la ricomprensione dell’intervento tra quelli di cui alla lett. a) ad opera dell’Autorità di Bacino non è stata censurata, con la conseguenza che la relativa valutazione amministrativa è divenuta definitiva.
Né è valso il richiamo all’art. 13 delle NTA del PAI, che consente gli interventi previsti dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 a condizione che non incrementino il carico urbanistico. Sul punto il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la divisione e il frazionamento di un’unità immobiliare in più unità, per l’autonoma utilizzabilità, realizzano un aumento dell’impatto sul territorio con i relativi oneri (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2838 del 2012; TAR Piemonte n. 1675 del 2003; TAR Toscana n. 1084 del 2013). La richiesta istruttoria ex art. 66 c.p.a. è stata respinta, non avendo formato oggetto di esame in sede procedimentale le evenienze cui si riferiva. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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