Diniego rinnovo concessione balneare e proroga tecnica fino alla gara (TAR Lazio n. 394 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può respingere l’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima adducendo l’impossibilità, allo stato, di indire la procedura di evidenza pubblica per incertezza del quadro normativo. Sussiste invece l’obbligo di avviare senza indugio la gara e, nel contempo, di disporre una proroga tecnica del titolo scaduto fino alla data del nuovo affidamento. Le proroghe legislative automatiche e generalizzate, da ultimo quella introdotta dal D.L. n. 131/2024, vanno disapplicate perché contrastanti con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. Il termine di scadenza della proroga è la data della nuova concessione, non il 31.12.2027.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare, per subingresso, di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2004 dal Comune per uno stabilimento balneare. Il titolo era stato esteso nel tempo da proroghe successive. In data 07.12.2023 la società presenta istanza di rinnovo per sei anni, a decorrere dalle scadenze delle proroghe legali.
Il Comune, senza preventivo avviso partecipativo, respinge la richiesta con nota del 26.06.2024. La motivazione si fonda su tre argomenti: l’avvenuta proroga al 31.12.2024 ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022; il contrasto dell’istanza con la normativa eurounitaria, che imporrebbe la gara; l’impossibilità di bandire procedure selettive per incertezza normativa. La società impugna la nota e la delibera di Giunta che l’accompagna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto un difetto di congruenza e logicità dell’atto. La ricorrente chiede un rinnovo che la normativa vigente non consente in forma automatica. Tuttavia il Comune non può limitarsi a denegare rinnovo e proroga sul presupposto di non poter indire la gara: ha piuttosto l’obbligo di bandire la procedura e di prorogare le concessioni in essere fino all’espletamento della stessa.
Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato n. 4480/2024, secondo cui la valutazione dell’effetto diretto dell’art. 12, paragrafi 1 e 2, Dir. 2006/123/CE incombe anche alle autorità amministrative, comprese quelle comunali. Vanno pertanto disapplicate le disposizioni che hanno introdotto proroghe generalizzate, incluse quelle del D.L. n. 198/2022 e della relativa legge di conversione, che hanno reso la proroga indeterminata e potenzialmente illimitata. Lo stesso vale per il D.L. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.
Richiamato anche l’indirizzo espresso dal medesimo TAR nella sentenza n. 742/2024, il Collegio ribadisce che il Comune, anche in assenza di aggiornamento del P.U.A., deve avviare con ogni urgenza le procedure di evidenza pubblica. Nel contempo deve prorogare le concessioni scadute fino alla nuova concessione, qualificando il meccanismo come proroga tecnica. Il modello è quello dell’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, pur non applicabile direttamente alle concessioni demaniali.
Il termine di scadenza della proroga è quindi la data del nuovo affidamento, non il 31.12.2027 introdotto dal D.L. n. 131/2024. La proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo se l’amministrazione ha già indetto la gara o ha deliberato di indirla in tempi brevissimi. Nel caso concreto la giustificazione è riconducibile al ritardo determinato dagli eventi normativi e dalla necessità di evitare un grave danno all’interesse pubblico. Il ricorso è accolto in parte, nei sensi della motivazione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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