Concessioni demaniali marittime, è illegittima la gara senza istanza concorrente tempestiva (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 512 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, il Comune che abbia avviato il procedimento su istanza di parte e pubblicato l’avviso sul BUR deve concluderlo con il rilascio del titolo quando non siano pervenute istanze concorrenti. L’istanza concorrente è solo quella ritualmente e tempestivamente proposta nel termine assegnato con la pubblicazione. Non integra il requisito della concorrenza l’offerta riferita a un intero ambito costiero, in contrasto con lo strumento urbanistico che consente l’accorpamento delle sole unità limitrofe, né quella depositata in data anteriore alla pubblicazione dell’istanza di parte. L’avvio della procedura comparativa in assenza di istanze concorrenti tempestive costituisce arresto procedimentale lesivo e determina l’annullamento degli atti, con effetto conformativo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale sull’ambito costiero di un comune, presenta istanza per il rilascio di una nuova concessione relativa a una specifica unità morfologica individuata dallo strumento urbanistico. Il Comune avvia il procedimento amministrativo, indicando in trenta giorni il termine di conclusione, e dispone la pubblicazione dell’avviso sul BUR.
In seguito, sull’assunto che fossero pervenute più istanze concorrenti, l’amministrazione adotta una delibera di Giunta con cui diversifica il corso dei procedimenti e una determinazione dirigenziale con cui comunica l’avvio di una procedura comparativa. La ricorrente impugna entrambi gli atti e, dopo la lettera di invito, propone motivi aggiunti. Si costituiscono il Comune e la società controinteressata, che ha presentato l’offerta ritenuta concorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La carenza di interesse è esclusa perché la procedura concessoria su istanza di parte e quella comparativa sono procedimenti diversi e alternativi: gli atti impugnati configurano un arresto procedimentale lesivo, non una sottofase del primo. Né la ricorrente aveva interesse a impugnare la delibera commissariale, l’avviso ai precedenti concessionari o la pubblicazione della propria istanza sul BUR, atti privi di contenuto lesivo e previsti dall’art. 18 del regolamento esecutivo del cod. nav.
Nel merito, la documentazione prodotta in ottemperanza all’ordinanza istruttoria dimostra che l’offerta della controinteressata non è qualificabile come concorrente. Si tratta di una proposta unitaria riferita all’intero ambito costiero, con accorpamento di unità non consentito: lo strumento urbanistico ammette l’accorpamento delle sole unità limitrofe, mentre l’unità oggetto di causa è fiancheggiata da spiaggia libera. Accoglierla determinerebbe l’indebita esclusione delle istanze relative alle singole unità, rendendo impossibile la comparazione.
Il Collegio aggiunge che la sequenza cronologica degli eventi esclude la tempestività: l’offerta risulta presentata prima della pubblicazione dell’istanza di parte sul BUR, dalla quale decorrevano i venti giorni assegnati per osservazioni, opposizioni o ulteriori istanze concorrenti. Manca dunque il carattere di concorrenza richiesto dalle regole procedurali.
Sono pertanto fondati il secondo motivo del ricorso introduttivo e il motivo dei motivi aggiunti, con assorbimento delle altre censure. Gli atti vengono annullati nei limiti in cui incidono sull’istanza della ricorrente, con effetto conformativo. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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