Subconcessione demaniale marittima tra privati e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 518 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del concessionario privato di un bene demaniale marittimo di affidare ad altri soggetti la gestione di attività secondarie ex art. 45 bis cod. nav. costituisce una scelta imprenditoriale privatistica, il cui solo precipitato amministrativo è la preventiva autorizzazione dell’autorità competente. Gli atti con cui il concessionario privato indìce ed esaurisce una procedura comparativa non sono espressione di pubblica funzione e non rivestono natura autoritativa, neppure quando la società abbia richiamato, per autovincolo, alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici: l’autovincolo rende applicabili le regole richiamate ma è inidoneo a determinare spostamenti di giurisdizione. La controversia relativa a tali atti è pertanto sottratta alla giurisdizione amministrativa e spetta al giudice ordinario, non incidendo il richiamo dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. in difetto di esercizio di potere autoritativo. È invece devoluta al giudice amministrativo la cognizione dell’impugnazione del provvedimento comunale di autorizzazione ex art. 45 bis, ma il terzo estraneo alla gara è privo di interesse ad agire, poiché l’eventuale annullamento non gli attribuirebbe l’affidamento, determinando solo la ri-espansione dell’esercizio diretto in capo al concessionario.

Il Fatto

La società concessionaria di un’area demaniale marittima, in virtù di concessione rilasciata dal Comune, indìce una procedura comparativa per l’assegnazione di otto piazze destinate ad attività specialistiche secondarie, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il ricorrente partecipa al lotto 3, relativo al noleggio natanti, e si colloca al terzo posto; il lotto viene aggiudicato a un controinteressato, con il secondo posto occupato da altro operatore.

Il ricorrente impugna l’aggiudicazione e gli atti di gara davanti al TAR, deducendo l’omessa esclusione dei primi due classificati per offerte imputabili a un unico centro decisionale, l’irregolarità delle offerte tecniche e l’illegittimità dei punteggi. La società e il controinteressato eccepiscono il difetto di giurisdizione e il difetto di interesse. Respinta l’istanza cautelare, il ricorrente propone motivi aggiunti avverso l’autorizzazione comunale ex art. 45 bis cod. nav., dolendosi che essa sia sopravvenuta alla gara e consolidi l’affidamento al controinteressato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitempo l’eccezione di difetto di giurisdizione. Osserva che l’indicazione, contenuta nel provvedimento impugnato, del giudice ritenuto competente non vale a radicare la giurisdizione, poiché nel nostro ordinamento essa è determinata esclusivamente dalla legge, ai sensi degli artt. 102 e 103 Cost., e un’eventuale errata indicazione integra al più un’irregolarità dell’atto.

Nel merito, la vicenda attiene a una subconcessione di beni demaniali. L’art. 45 bis cod. nav. si inquadra nell’ambito della subconcessione demaniale ed esprime il favor dell’ordinamento per l’esternalizzazione delle attività. Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 88/2001, che ha eliminato il limite dei soli casi eccezionali, l’attività di impresa può svolgersi in via ordinaria mediante affidamento a terzi.

La società concessionaria, impresa privata, ha inteso coinvolgere operatori terzi nell’esercizio dell’autonoma capacità di organizzazione e ha scelto di espletare una procedura comparativa pur non essendovi tenuta. Il richiamo dell’art. 10, comma 5, della legge regionale n. 22/2006 conferma l’assenza di obbligo di evidenza pubblica per il concessionario privato, a differenza di quello pubblico. La procedura configura dunque una trattativa privatistica.

Il richiamo di alcune disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 opera solo quale autovincolo: idoneo a rendere applicabili le regole richiamate, ma inidoneo a spostare la giurisdizione, che solo un vincolo eteronomo può radicare. La concessionaria non è qualificabile come organismo di diritto pubblico, operando secondo logiche imprenditoriali incompatibili con i requisiti dell’allegato I.1. Quanto all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., presupposto della giurisdizione esclusiva è l’esercizio di potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione: gli atti di sub-disposizione di un soggetto privato non ne sono espressione. Il ricorso introduttivo è pertanto inammissibile, con riproposizione possibile davanti al giudice ordinario ex art. 11 cod. proc. amm.

I motivi aggiunti, volti all’annullamento dell’autorizzazione comunale, appartengono invece alla giurisdizione del TAR, previa conversione del rito da speciale a ordinario ex art. 32 cod. proc. amm., con rinuncia ai termini da parte dei difensori. Nel merito sono inammissibili per difetto di interesse: l’asserita carenza del presupposto autorizzatorio riveste carattere genetico e l’eventuale annullamento non attribuirebbe al ricorrente l’affidamento, ma solo l’inefficacia della subconcessione, con ri-espansione dell’esercizio diretto in capo al concessionario. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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