Gara per concessioni demaniali marittime legittima anche per associazioni sportive (TAR Puglia n. 946 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga della durata delle concessioni demaniali marittime disposta dai commi 682, 683 e 684 dell’art. 1 L. n. 145/2018 è caducata per effetto dell’abrogazione operata dall’art. 3, comma 5, L. n. 118/2022, con conseguente natura vincolata del provvedimento che ne rimuove l’applicazione. La normativa interna consente alle associazioni sportive di derogare alla disciplina euro-unitaria, ma non impone alcun divieto di ricorrere a una selezione comparativa e competitiva, laddove l’ente locale ritenga di optare per tale metodo. Lo strumento selettivo competitivo resta quello preferibile, perché tutela in massima misura la concorrenza e l’interesse pubblico alla migliore gestione delle risorse collettive. Le delibere di Giunta che si configurano come meri atti di indirizzo, prive di autonoma efficacia provvedimentale, non sono immediatamente lesive e i relativi gravami sono inammissibili.

Il Fatto

La ricorrente è un’associazione sportiva dilettantistica titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Bari, con struttura sul ciglio del mare e specchi acquei adibiti a deposito delle imbarcazioni dei soci. La concessione era stata rilasciata nel 2015 con clausola di proroga al 31 dicembre 2033, in applicazione dei commi 682 ss. dell’art. 1 L. n. 145/2018.

Nel 2023 il Comune ha rimosso la proroga, fissando il nuovo termine al 31 dicembre 2023 in linea con le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021, e ha poi adottato una serie di delibere di indirizzo per avviare le procedure di affidamento. L’associazione ha impugnato il provvedimento di rimodulazione, le delibere di Giunta succedutesi nel tempo e, da ultimo, la delibera che fissava al 30 settembre 2027 il termine delle concessioni in essere, lamentando l’omessa verifica istruttoria sull’assenza di scopo di lucro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la richiesta di rinvio, avanzata per il deposito dei secondi motivi aggiunti il giorno prima dell’udienza. La rigetta: nel corpo del gravame la difesa ha ribadito la rinuncia ai termini processuali, la decisione nel merito è comunque preclusa da una ragione processuale e sussistono esigenze di effettività della tutela.

Sul ricorso principale, il TAR rileva che la nota di espunzione della proroga al 2033 è improcedibile per sopravvenute proroghe disposte dall’amministrazione nelle more del giudizio, che impediscono alla ricorrente di trarre giovamento dall’annullamento. Nel merito è comunque da respingere: il provvedimento ha natura vincolata in virtù dell’art. 3, comma 5, L. n. 118/2022, che ha abrogato i commi 682 ss. con effetto di caducazione automatica del termine. Il Comune conserva il diritto di mettere a gara le concessioni anche quando riguardano attività sportive o culturali.

Le censure contro la delibera di Giunta n. 836/2023 e contro la successiva delibera n. 160/2024 sono dichiarate inammissibili: entrambe si configurano come atti di indirizzo, privi di autonoma efficacia provvedimentale e di carattere immediatamente lesivo. Il Collegio richiama sul punto le sentenze n. 1464 e 1465 dell’11 ottobre 2021 dello stesso Tribunale, non impugnate.

Quanto alla delibera n. 783/2024, il ricorso per secondi motivi aggiunti è tardivo: la pubblicazione all’albo pretorio si è protratta per quindici giorni dalla data di adozione, per cui alla notifica del 5 maggio 2025 era spirato il termine decadenziale dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Nel merito è anche infondato. La normativa interna consente alle associazioni sportive di derogare a quella euro-unitaria, ma non vieta all’ente di ricorrere a selezione comparativa e competitiva, strumento preferibile tanto sotto il profilo del rispetto dei principi comunitari quanto in relazione al principio costituzionale di buon andamento.

La domanda risarcitoria segue la sorte del ricorso principale ed è comunque priva di prova. Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità delle questioni di diritto interno ed euro-unitario trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *