Affidamento diretto sotto soglia e indagine informale non equivalgono a gara (TAR Puglia n. 947 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, si colloca al di fuori delle dinamiche tipiche di una procedura competitiva. Ove la stazione appaltante faccia precedere l’affidamento da una semplice indagine di mercato informale, quest’ultima non si trasforma in una gara. Ne consegue che la scelta dell’operatore economico ritenuto più idoneo non integra un’aggiudicazione e che il provvedimento con cui si prediliga un concorrente non costituisce esclusione impugnabile. Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso opera solo per gli affidamenti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1.

Il Fatto

La ricorrente impugnava la determina con cui l’A.S.L. di Bari l’aveva esclusa da una procedura informale di richiesta di preventivo per la fornitura di tute protettive e stivali destinati al G7 di giugno 2024, unitamente all’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata e ai verbali di gara. Alla procedura pervenivano solo due preventivi: quello della ricorrente e quello della società aggiudicataria.

La ricorrente censurava l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, la perplessità dell’azione amministrativa e la violazione della lex specialis. Entrambe le intimate resistevano, evidenziando la carenza dei requisiti di idoneità delle tute offerte dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la natura dell’affidamento. L’amministrazione aveva proceduto, data l’imminenza dell’evento e l’importo della commessa, a un affidamento diretto preceduto da una semplice indagine di mercato informale. La richiesta di preventivo precisava espressamente che la stessa non impegnava la stazione appaltante alla prosecuzione dell’approvvigionamento.

Su questa base il Tribunale esclude che una siffatta modalità possa qualificarsi come gara. Ne deriva, sul piano processuale, che nessuna esclusione è stata in concreto sancita con l’atto impugnato: il provvedimento si risolve nella scelta del contraente, non in un atto di esclusione da una procedura competitiva.

Il Collegio sofferma poi l’attenzione sul merito tecnico. La commissione tecnica aveva rilevato la non conformità del prodotto offerto dalla ricorrente: filtri combinati di bassa categoria e tuta priva di cappuccio integrato. La richiesta di preventivo imponeva una tuta a copertura totale con cappuccio integrato e un’unità di filtraggio-ventilazione; un chiarimento pubblicato sull’elenco Empulia precisava che il sistema elettroventilato con filtri doveva essere integrato nella tuta, per garantire il totale isolamento del capo dall’esterno.

Dalla comparazione delle schede tecniche emergeva che la ricorrente offriva una maschera “pieno facciale” separata dalla tuta e un cappuccio solo parzialmente integrato, che proteggeva la nuca ma non la parte frontale del collo. La controinteressata offriva invece una tuta tipo “scafandro” total body in pressione positiva, con elettroventilatore e filtri integrati. Solo quest’ultima rispecchiava le caratteristiche richieste.

Il Collegio richiama quindi l’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023, che consente l’affidamento diretto sotto i 140.000 euro anche senza consultazione di più operatori, e il comma 4, che riserva i criteri di aggiudicazione alle sole lettere c), d) ed e). Dal combinato disposto ricava che gli affidamenti di cui alle lettere a) e b) restano fuori dalle dinamiche della procedura competitiva. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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