Concessioni demaniali marittime, manufatti amovibili e sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 1436 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il comma 3-bis dell’art. 3 della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e con salvezza dei provvedimenti di demolizione già adottati. L’esercizio della facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione. Ne consegue che, ove l’ingiunzione di rimozione sia stata sospesa in via cautelare prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, il concessionario è abilitato ex lege al mantenimento annuale delle strutture e il ricorso avverso la diffida diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per un’area costiera su cui gestisce uno stabilimento balneare, le cui strutture sono autorizzate con il vincolo di stagionalità. Il Comune ha dapprima archiviato la pratica di permesso di costruire relativa all’immobile interessato e poi ha diffidato la società alla rimozione dei manufatti presenti sull’area in concessione. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR, ottenendo la sospensione cautelare degli effetti.

Con motivi aggiunti ha esteso il gravame alla successiva diffida di rimozione del febbraio 2024, emanata all’esito del monitoraggio dell’area. Anche questa è stata sospesa in via cautelare. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2024 il difensore ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la sentenza della stessa Sezione n. 1433 del 27.12.2024, resa in fattispecie analoga, e ne recepisce le conclusioni. Il punto di partenza è normativo: il comma 3-bis dell’art. 3 della legge n. 118/2022, introdotto dal d.l. n. 131/2024 e modificato in sede di conversione dalla legge n. 166/2024, consente ai concessionari di mantenere i manufatti amovibili anche durante la sospensione stagionale dell’attività, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive.

Secondo il TAR la norma ha un contenuto dispositivo autonomo: essa autorizza direttamente i gestori, senza che occorra un atto di assenso dell’amministrazione. Diversamente interpretata, la disposizione si limiterebbe a confermare un potere già esistente e resterebbe priva di reale portata precettiva. Il mantenimento invernale delle strutture costituisce dunque l’effetto diretto della legge.

Il Collegio affronta poi il rapporto con i provvedimenti repressivi già emanati. La clausola di salvezza contenuta nell’ultimo periodo della norma riguarda i provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o rispetto ai quali l’interessato abbia prestato acquiescenza. Nel caso concreto l’ingiunzione di rimozione era stata sospesa in via cautelare prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, cosicché non ha prodotto l’effetto inibitorio previsto dalla disposizione.

Il TAR sottolinea l’esigenza di evitare una irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di un’ingiunzione e soggetti che, pur versando nella medesima situazione di fatto e di diritto, non siano stati incisi da un analogo provvedimento per ragioni contingenti. La soluzione accolta evita che l’esito della controversia dipenda da circostanze occasionali.

Alla luce di queste considerazioni la società ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *