Mantenimento annuale dei manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 1437 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative può mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e ferma la corresponsione del canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), numero 1.1), secondo periodo, del d.l. n. 131/2024. L’esercizio di tale facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione. La clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della norma riguarda i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza, non quelli i cui effetti siano stati sospesi in via cautelare. Il sopravvenuto riconoscimento ex lege dell’abilitazione al mantenimento determina l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima relativa a un’area costiera e vi gestisce uno stabilimento balneare, le cui strutture sono autorizzate con il vincolo di stagionalità.

Il Comune, in esecuzione di una precedente sentenza del TAR, ha rigettato la domanda di permesso di costruire annuale e ha ordinato la rimozione dei manufatti presenti sull’area in concessione. La società ha impugnato il diniego e la conseguente diffida, estendendo poi il gravame con motivi aggiunti a un’ulteriore ingiunzione di rimozione. In sede cautelare i provvedimenti sono stati sospesi. All’udienza pubblica la difesa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la sentenza della stessa Sezione resa in fattispecie analoga e ne conferma le conclusioni. Il punto di partenza è normativo: l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, ha inserito nell’art. 3 della legge n. 118/2022 il comma 3-bis, che consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive.

Secondo il TAR la norma ha inteso autorizzare gli attuali gestori al mantenimento annuale delle strutture, pure in presenza del vincolo di stagionalità. La facoltà prescinde da appositi atti di assenso dell’amministrazione: diversamente opinando, la disposizione non avrebbe contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già attribuito dagli strumenti vigenti.

Il Collegio esamina poi la clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione. Nella specie l’ingiunzione comunale non può aver prodotto l’effetto inibitorio, perché i suoi effetti erano stati sospesi in via cautelare prima dell’entrata in vigore della legge n. 166/2024. La salvezza, argomenta il TAR, riguarda solo i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali vi sia stata acquiescenza. Una lettura diversa creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari destinatari di ingiunzione e soggetti in identica posizione di fatto e di diritto non incisi da alcun provvedimento repressivo.

Ne discende che la ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture. Il sopravvenuto difetto di interesse all’accoglimento travolge l’utilità della decisione: il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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