Concessioni demaniali marittime: nessuna durata illimitata e proroga tecnica legittima (TAR Liguria n. 992 del 12.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime hanno carattere necessariamente temporaneo e precario, anche quando il rapporto sia sorto anteriormente alla sentenza Telaustria del 7.12.2000 e alla Direttiva 2006/123/CE, perché l’inalienabilità del demanio implica che l’occupazione sia revocabile e a durata determinata. La Direttiva 2006/123/CE si applica alle concessioni rilasciate prima del 28.12.2009 e rinnovate successivamente, essendo irrilevante la data del rilascio iniziale. L’abrogazione del diritto di insistenza risponde all’esigenza di eliminare una restrizione della libertà di stabilimento e non lede l’affidamento del concessionario uscente. La proroga c.d. tecnica disposta dal Comune fino al 31.12.2025, in attesa dell’avvio delle procedure selettive, non è illegittima, mentre la proroga generalizzata al 30.9.2027 prevista dal D.L. n. 131/2024 contrasta con il diritto eurounitario e va disapplicata.
Il Fatto
La ricorrente è un’impresa titolare dal 1949 di una concessione demaniale marittima per un tratto di arenile adibito a stabilimento balneare nel territorio di un Comune ligure. Il titolo, scaduto da anni, è stato oggetto di plurime proroghe ex lege.
Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 2021, il Comune ha dapprima preso atto del termine del 31.12.2023, poi ha disposto una nuova proroga al 31.12.2024 e, infine, una proroga al 31.12.2025. La ricorrente ha impugnato i provvedimenti, sostenendo di essere titolare di un rapporto concessorio di durata illimitata, sorto prima del diritto eurounitario, e chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e la condanna del Comune al rilascio di un titolo a tempo indefinito. Il Comune non si è costituito; l’Agenzia del Demanio ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: gli atti impugnati riguardavano la proroga al 31.12.2024, termine ormai scaduto e superato dai successivi provvedimenti. Passa quindi all’esame dei due motivi aggiunti, che rigetta integralmente.
Il nucleo della decisione riguarda la pretesa durata illimitata del rapporto. Il Collegio richiama la giurisprudenza europea e nazionale secondo cui la temporaneità è connaturata al titolo concessorio: l’inalienabilità del demanio comporta che le autorizzazioni di occupazione siano precarie, a durata determinata e revocabili. Il concessionario non poteva ignorare, sin dalla stipula, il carattere precario del titolo. La Direttiva 2006/123/CE si applica anche ai rapporti sorti prima della sua vigenza, purché rinnovati successivamente. Quanto al diritto di insistenza, la sua abrogazione è coerente con il diritto eurounitario, perché quella preferenza costituiva una restrizione della libertà di stabilimento.
Il Tribunale esclude poi la violazione dell’art. 1 del I Protocollo CEDU e dell’art. 17 della Carta di Nizza. Nessuna analogia sussiste con la vicenda ungherese dei diritti di usufrutto agrario: qui si tratta di risorse naturali scarse di proprietà pubblica, attribuibili mediante procedura selettiva per un tempo determinato. Il bene demaniale non è “cosa propria” del concessionario e l’art. 49 cod. nav., che non prevede indennizzi per il gestore uscente, è stato ritenuto conforme sia al diritto UE sia alla Costituzione.
Quanto alla proroga disposta dal Comune fino al 31.12.2025, il Collegio la ritiene legittima nella misura in cui è funzionale all’avvio delle procedure selettive, essendo ancora mancata l’indizione delle gare. Diverso è il giudizio sulla proroga generalizzata al 30.9.2027 introdotta dal D.L. n. 131/2024: essa contrasta con il diritto unionale e deve essere disapplicata. Il Tribunale riafferma infine la scarsità della risorsa, valutata con criteri qualitativi e non solo quantitativi, ed esclude le deroghe alla gara per salvaguardia del patrimonio culturale, non ravvisando i requisiti eccezionali richiesti.
Le domande di accertamento della durata indefinita e di condanna al rilascio di un titolo a tempo indeterminato sono respinte. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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