Cure all’estero: la maggiore intensità non prova la specificità del trattamento (TAR Lazio n. 15155 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alle cure presso centri di altissima specializzazione all’estero presuppone che la prestazione non sia ottenibile in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico. La valutazione dei presupposti integra una discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile nei limiti dell’eccesso di potere. La maggiore intensità del programma terapeutico straniero, in termini di ore giornaliere e sedute settimanali, non dimostra di per sé una maggiore efficacia medico-scientifica. Il diniego è legittimo quando il Centro regionale di riferimento indichi un progetto riabilitativo italiano full-immersion sostanzialmente sovrapponibile e non emerga dagli atti alcuna valutazione oggettiva della specificità delle cure estere. Il sopraggiungere di nuove evidenze scientifiche consente all’Amministrazione di discostarsi da un precedente giudicato, senza che ciò integri contraddittorietà.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore generale del figlio affetto da tetraparesi spastico-distonica, epilessia e ritardo mentale medio-grave, con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, impugna il diniego della ASL Roma 2 all’autorizzazione per cure riabilitative presso il NYU Langone Medical Center di New York. Il programma prevedeva cicli riabilitativi, fenolizzazione e allungamenti tendinei transcutanei.
Il ragazzo era già stato seguito presso la medesima struttura. Un precedente diniego era stato annullato con sentenza di questa Sezione n. 18504 del 2023, che aveva individuato nell’uso del fenolo, non praticato in Italia, il motivo dirimente dell’illegittimità. Il ricorrente deduce difetto di istruttoria, irragionevolezza del parere del Centro regionale e contraddittorietà rispetto a quel precedente. La ASL eccepisce il difetto di giurisdizione e chiede il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione. Il diniego di autorizzazione a proseguire le cure all’estero non involge un diritto soggettivo, ma un interesse legittimo pretensivo, correlato a poteri di valutazione tecnico-discrezionale. La giurisdizione spetta quindi al giudice amministrativo, come già affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 1989 del 2013.
Nel merito, il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 3, comma 5, legge n. 595/1985 e dagli artt. 2, 4 e 5 d.m. 3 novembre 1989. L’autorizzazione richiede prestazioni non comuni, non ottenibili tempestivamente o in forma adeguata presso i presidi italiani, secondo la letteratura scientifica internazionale.
Sul secondo motivo, il Collegio esclude la contraddittorietà rispetto al precedente del 2023. La discrezionalità tecnica va esercitata anche alla luce dell’evoluzione delle evidenze scientifiche. Il Centro regionale ha richiamato il consensus del 2024 e le linee guida dell’American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, secondo cui la tossina botulinica costituisce la raccomandazione principale (SORT A), mentre i blocchi fenolici sono suggeriti solo come opzione (SORT C). L’uso del fenolo negli Stati Uniti riflette anche scelte di economia assicurativa.
Quanto al primo motivo, resta indimostrato che le cure estere presentino le caratteristiche richieste. Il Centro ha rilevato che la riabilitazione si svolge in appartamenti o palestre di strutture alberghiere, non in ambienti sanitari. La Fondazione Santa Lucia ha offerto un progetto full-immersion di 60 accessi, ripetibile due volte l’anno, comprensivo di sedute neuromotorie, terapia occupazionale e tossina botulinica in sostituzione dell’alcolizzazione.
La distinzione tra terapia intensiva ed estensiva non convince. Il programma italiano non coincide in ore e frequenza, ma non è provato che alla maggiore concentrazione corrisponda una superiore efficacia medico-scientifica. Il riferimento a un diverso ospedale nel parere costituisce mero refuso irrilevante. Quanto agli allungamenti tendinei, il parere indica tre centri nazionali con sede e coordinatore, sicché la prestazione è ottenibile in Italia. Il ricorso è respinto, con spese compensate.
Nota della Redazione
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