Concessioni demaniali marittime: proroghe disapplicate e comparazione tra istanze (TAR Liguria n. 1010 del 23.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe legislative delle concessioni demaniali marittime in essere sono inefficaci e vanno disapplicate dal giudice e dall’amministrazione, perché contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. La disapplicazione non integra un’invocazione di effetti verticali invertiti della direttiva, poiché questa è stata attuata dall’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 e il pregiudizio per il concessionario uscente deriva dalla disciplina nazionale di attuazione. La procedura comparativa per il rilascio della concessione non deve ricalcare le rigidità del codice dei contratti pubblici: sono sufficienti la previa determinazione dei criteri, la pubblicità e il rispetto dei principi di parità di trattamento e massima partecipazione. Le valutazioni della commissione sono espressione di ampia discrezionalità e sfuggono al sindacato di legittimità salvo manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce dal 2007, nel porto turistico di Santa Margherita Ligure, due pontili galleggianti e cinque ormeggi a gavitello. La durata della concessione era stata estesa fino al 2033 in forza dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018. Preso atto delle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, il Comune ha avviato il riordino delle concessioni, fissando i criteri con delibera di Giunta e invitando i concessionari uscenti a presentare istanza, con possibilità per i terzi di proporre domande concorrenti.

Alla istanza della ricorrente si è affiancata quella di una società concorrente. La Commissione esaminatrice ha ritenuto preferibile quest’ultima, con esiti comunicati come preavviso di rigetto e confermati, all’esito delle osservazioni, con la determinazione dirigenziale impugnata. La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale atto e del verbale conclusivo, deducendo violazione del contraddittorio, illegittima assegnazione in mancanza dei decreti di riordino, vizi del giudizio comparativo e incongruità del piano economico-finanziario della concorrente. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito tardività e acquiescenza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni preliminari. L’onere di immediata impugnazione sussiste solo per le clausole escludenti; per le previsioni che disciplinano la valutazione delle offerte la lesività emerge solo con l’applicazione concreta. La comunicazione del 9 ottobre 2024 era un atto endoprocedimentale qualificato come preavviso di rigetto e non poteva far decorrere il termine. La partecipazione alla procedura, infine, non comporta acquiescenza alle regole di celebrazione della stessa.

Nel merito, il Collegio richiama la propria precedente pronuncia TAR Liguria n. 869 del 2024: le sopravvenienze normative altro non sono che ulteriori proroghe contrastanti con l’art. 12 della direttiva e dunque disapplicabili. La circostanza che la direttiva sia stata attuata dall’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 esclude che si tratti di effetti verticali invertiti: il pregiudizio per il concessionario uscente deriva da disciplina nazionale di rango primario e rientra tra gli effetti indiretti ammessi dalla giurisprudenza unionale. Non vi è quindi ragione di investire la Corte di giustizia di una questione pregiudiziale.

Quanto alla procedura comparativa, il Tribunale richiama l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. VII, nn. 10131 e 10132 del 2024, che esige una selezione improntata a imparzialità e trasparenza, senza però la complessità del codice dei contratti pubblici. Nel caso concreto i criteri sono stati fissati prima della presentazione dell’istanza e la griglia della Commissione li ha riprodotti quasi letteralmente. Il frazionamento delle voci, la mancata attribuzione di punteggi e la durata determinata solo nel massimo non integrano vizi, perché la durata è stata calcolata a valle della scelta.

Le censure sull’offerta della concorrente sono infondate. L’inattività della società non è ostativa in mancanza di previsione della lex specialis; la capacità tecnica e professionale dei soci è criterio di valutazione e non requisito di accesso; il piano economico-finanziario reca una stima sufficientemente dettagliata, attendibile in base a un giudizio tecnico-discrezionale non scalfito dalle doglianze. Le preferenze accordate risultano motivate e non presentano profili di illogicità: la concorrente ha proposto un sollevatore per persone con disabilità e misure ambientali aggiuntive, mentre la ricorrente si è limitata al mantenimento dell’esistente.

Il ricorso per motivi aggiunti è infondato per le stesse ragioni, poiché la tesi dell’acquiescenza è stata superata. Ricorso introduttivo e motivi aggiunti sono respinti; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda e del recente mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale.

Nota della Redazione

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