Ottemperanza al giudicato e carta elettronica docente: termini e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2088 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere verificato preliminarmente dal giudice amministrativo. La prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è necessaria ogni qual volta non venga in questione l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo, e può essere fornita mediante attestazione di segreteria. Accertato il diritto consacrato nel giudicato, il TAR ordina all’amministrazione l’adempimento entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre detto termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a funzionario apicale.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, passata in giudicato, è stato accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per determinati anni scolastici. Il giudice del lavoro ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori.

Notificata la sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, ritenendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La notificazione della sentenza è avvenuta il 27 luglio 2024, mentre il ricorso è stato notificato il 26 aprile 2025: il termine risulta pertanto ampiamente rispettato.

Quanto alla prova del passaggio in giudicato, il TAR rileva che essa è necessaria ogni qual volta non venga in questione, come nella specie, l’ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Richiama in termini il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Nel caso concreto la prova è stata fornita mediante produzione, in allegato al ricorso, di una attestazione di segreteria.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il Collegio ordina pertanto al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per il valore complessivo di € 1.500,00, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega in favore di funzionario di posizione apicale del medesimo ufficio, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del primo termine. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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