Validazione del PEF atto endoprocedimentale, impugnabile solo con l’atto ARERA (TAR Puglia n. 859 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario ai sensi dell’art. 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021 ha natura endoprocedimentale e produce effetti interinali. Il potere di approvazione finale della tariffa, con la definitiva lesività che ne consegue, spetta infatti all’Autorità di regolazione, la quale opera un vaglio di coerenza regolatoria non meramente formale ma sostanziale, potendo anche richiedere ulteriori informazioni e modificare la proposta. Ne deriva che i vizi della validazione possono essere fatti valere solo insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento, non essendo configurabile un annullamento ad effetto caducante dell’atto finale. La ricorrente è pertanto priva di un interesse attuale e concreto, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, unitamente alla relazione di validazione e alla delibera consiliare di approvazione della TARI 2024. Contestava un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, lamentando, alla luce dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022, la violazione del principio del full recovery cost.
Il Collegio dava avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della causa, tema peraltro oggetto di specifica eccezione. La questione arrivava così alla decisione sulla sola ammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Richiamati i principi dell’Adunanza Plenaria, il Collegio verificava anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la sussistenza dell’interesse a ricorrere. Dalla lettura dell’atto di validazione insieme all’art. 1, comma 527, legge n. 205 del 2017 e agli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 del 2021 emergeva la qualificazione dell’atto come endoprocedimentale a effetti interinali.
L’art. 8.4 della delibera ARERA n. 363 del 2021 attribuisce infatti all’Autorità il potere di approvazione finale, previa verifica di coerenza regolatoria. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio sostanziale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389 del 2023.
Ne conseguiva che l’impugnazione anticipata è ammessa solo in via eccezionale, per atti vincolati idonei a conformare la determinazione conclusiva o per atti che comportino un arresto procedimentale. Nel caso concreto mancava anche l’effetto caducante, poiché l’atto successivo non è conseguenza inevitabile del precedente, ma richiede nuove valutazioni discrezionali dell’Autorità. Il Collegio richiamava in proposito Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024, nonché il consolidato orientamento in tema di effetto caducante.
Il Tribunale aderiva quindi all’orientamento che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, valorizzando l’impatto che la tesi opposta avrebbe sui poteri non ancora esercitati dall’ARERA e l’esigenza di uniformità del sindacato. Il pagamento immediato salvo conguaglio è effetto fisiologico del sistema tariffario e non deriva dalla validazione. Nemmeno la protratta inerzia dell’Autorità determina un deficit di tutela, residuando i rimedi contro il silenzio inadempimento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.
Nota della Redazione
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