Inottemperanza al giudicato e commissario ad acta per pagamento carta docente (TAR Lombardia n. 2845 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato. Ove permanga l’inadempimento, va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. La mancata contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente, costituita con atto di mera forma, consente l’accoglimento del ricorso fondato sulla documentazione versata in atti.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2290/2022, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme ivi liquidate.
La sentenza, munita di formula esecutiva e regolarmente notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e constata che, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è quindi fondato e va accolto, con dichiarazione dell’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Al Ministero resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio dispone inoltre che il commissario invii alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato, e che il relativo compenso, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sia determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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