Truffa: profitto sulla carta intestata decisivo senza alternative provate (Cass. pen. Sez. VII n. 31608/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’incameramento del profitto della truffa su una carta di credito intestata all’imputato assume rilevanza decisiva per l’affermazione di responsabilità, quando non emergono ricostruzioni alternative validamente dimostrate nel procedimento. Il dato prova il ruolo essenziale svolto dal titolare nella consumazione dell’illecito, se è corroborato dalle modalità di attivazione e dall’assenza di elementi idonei a spiegare l’uso da parte di terzi. È inammissibile il ricorso che riproduce le censure d’appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata e sollecita una diversa lettura delle prove, senza indicare specifici e decisivi travisamenti. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato mediante il richiamo agli elementi ritenuti decisivi, purché la valutazione non sia contraddittoria o manifestamente illogica.
Il Fatto
Il ricorrente era stato riconosciuto responsabile del reato di truffa. La Corte d’appello aveva confermato il giudizio valorizzando l’intestazione al ricorrente della carta di credito sulla quale erano confluite le somme ottenute mediante la condotta decettiva. La carta risultava attivata previa esibizione del suo documento d’identità. Inoltre, non era stato allegato alcun precedente smarrimento o trasferimento a terzi che potesse spiegare l’estraneità ai fatti.
Con il primo motivo, il ricorrente denunciava violazioni di norme penali e processuali, oltre al vizio della motivazione relativa alla responsabilità. Con il secondo censurava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambe le doglianze inammissibili.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione rileva anzitutto che il primo motivo riproduce rilievi già proposti in appello e compiutamente disattesi dal giudice territoriale. Il ricorso non instaura, quindi, un confronto effettivo con gli argomenti logici e giuridici della sentenza impugnata. Mira invece a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie e un nuovo giudizio sulla loro rilevanza.
Una simile censura resta estranea al sindacato di legittimità quando non individua specifici e decisivi travisamenti delle prove utilizzate dai giudici di merito. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite, sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, e la Seconda Sezione, sentenza n. 9106 del 12 febbraio 2021. Il ricorrente non aveva indicato elementi capaci di incrinare la ricostruzione accolta nei precedenti gradi.
Assume particolare rilievo l’accredito del profitto sulla carta intestata al ricorrente. Secondo l’ordinanza, tale circostanza dimostra il ruolo essenziale del titolare nella consumazione della truffa, se non sono state provate ricostruzioni alternative. Nel caso esaminato, l’intestazione era accompagnata dall’attivazione mediante documento d’identità e dall’assenza di dichiarazioni relative allo smarrimento o alla cessione della carta. La Corte richiama, in termini conformi, la Seconda Sezione, sentenza n. 15091 del 9 aprile 2026.
È manifestamente infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche. Il giudice di merito non deve esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti. È sufficiente che indichi quelli considerati decisivi o comunque rilevanti, poiché gli altri devono ritenersi implicitamente superati dalla valutazione complessiva. Il relativo apprezzamento costituisce un giudizio di fatto, non sindacabile in cassazione quando la motivazione non è contraddittoria e richiama gli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.
La sentenza d’appello aveva evidenziato l’assenza di circostanze suscettibili di valutazione positiva, l’entità del profitto e i precedenti penali del ricorrente. La motivazione è stata quindi ritenuta immune da evidenti illogicità. Alla declaratoria d’inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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