Concordato in appello preclude i motivi non proposti in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 40621 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concordato in appello sulla pena, definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità: l’imputato non può dedurre in Cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena. La cognizione del giudice di secondo grado risulta limitata, con la conseguenza che i motivi non consentiti dalla legge sono inammissibili. Resta ferma la possibilità di contestare la misura della pena concordata solo nell’ipotesi di illegalità della pena. L’accordo delle parti presuppone un pieno accertamento della responsabilità effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione.

Il Fatto

Gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte Appello di Napoli che, in parziale riforma della condanna di primo grado per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha ridotto la pena su concorde richiesta delle parti. La vicenda processuale prende avvio da una condanna in primo grado e prosegue in appello con la definizione concordata del trattamento sanzionatorio.

I ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, all’applicazione della recidiva, alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e all’istituto della continuazione. La questione centrale attiene alla ammissibilità di tali censure dopo la definizione del procedimento con il concordato in appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal rilievo che i ricorsi sono proposti per motivi non consentiti dalla legge e devono essere dichiarati inammissibili. Il percorso argomentativo prende le mosse da un’analogia con la rinuncia all’impugnazione, richiamando il precedente delle Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194.

Secondo la Corte, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena — e, nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza — limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’imputato non può porre in discussione, al di fuori dell’ipotesi di illegalità della pena, la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice d’appello nel procedimento definito ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Il giudice di legittimità sottolinea che l’accordo delle parti sulla pena avviene all’esito di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato effettuato dal giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione. Ne deriva la preclusione delle censure prospettate in sede di legittimità.

Sul piano processuale, la Corte provvede alle declaratorie di inammissibilità senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. La decisione comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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