Detenzione per vendita con segni mendaci punibile prima della legge (Cass. pen. Sez. 3 n. 12393 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 206/2023, deteneva per la vendita prodotti industriali recanti segni mendaci era già riconducibile all’art. 517 cod. pen., a livello di tentativo, qualora la detenzione fosse finalizzata alla successiva messa in vendita o circolazione. L’intervento normativo dell’art. 52, comma 1, della legge n. 206/2023, che ha aggiunto la condotta di “detiene per la vendita” al testo dell’art. 517 cod. pen., ha natura interpretativa ed è volto ad uniformare la disposizione all’orientamento giurisprudenziale prevalente, senza introdurre una nuova fattispecie incriminatrice né estendere la portata precettiva della norma. Ne consegue che non viola il principio di irretroattività di cui all’art. 25, comma 2, Cost. la condanna pronunciata per fatti anteriori alla novella, quando l’imputazione contesti la condotta di porre in vendita prodotti con segni mendaci.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Teramo che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui agli artt. 56 e 517 cod. pen. per avere compiuto atti idonei e diretti in modo inequivocabile a porre in vendita prodotti industriali con marchi e segni distintivi mendaci, atti a indurre in inganno il compratore su origine, provenienza e qualità del prodotto.
Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 517 cod. pen. in relazione al principio di irretroattività della legge penale, sostenendo che all’epoca dei fatti la detenzione per la vendita non costituisse condotta punibile. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione della fattispecie concreta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. La doglianza non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva qualificato la condotta come tentativo di porre in vendita prodotti con segni mendaci, in aderenza al capo di imputazione e alle risultanze istruttorie dalle quali emergeva la sostituzione delle targhette “Made in India” con quelle “Made in Italy”.
Quanto alla dedotta irretroattività, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, la condotta di messa in vendita si verifica quando il prodotto esce dalla sfera di custodia del detentore per uno scopo che non escluda la circolazione. In tale quadro, la semplice detenzione in un deposito in attesa della distribuzione finale, ovvero la presentazione della merce per lo sdoganamento, già integrava la fattispecie, anche a livello di tentativo.
La Corte ha quindi precisato che l’art. 52, comma 1, della legge n. 206/2023 — che ha inserito nell’art. 517 cod. pen. la condotta di chi “detiene per la vendita” — non ha natura innovativa. Dalla relazione illustrativa e dai lavori preparatori emerge, infatti, che l’intervento è volto a uniformare il testo normativo all’interpretazione giurisprudenziale prevalente, già favorevole alla punibilità della detenzione finalizzata alla vendita, e non già a introdurre una nuova fattispecie incriminatrice.
Il secondo motivo è stato altresì dichiarato inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivisitazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità, senza individuare effettivi vizi di logicità della motivazione. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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