Pene sostitutive e motivazione sul diniego: parametri legali e devoluzione in appello (Cass. pen. Sez. 3 n. 10049 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive, la richiesta di sostituzione della pena detentiva, ai sensi dell’art. 20-bis cod. pen. e dell’art. 545-bis cod. proc. pen., deve essere ritualmente devoluta in appello e proposta dal difensore munito di procura speciale, con specifica indicazione della specie di pena sostitutiva richiesta. Il giudice non ha un obbligo di attivazione d’ufficio. La motivazione del diniego è adeguata quando risulta ancorata ai criteri dell’art. 58 della legge n. 689/1981 e a elementi individualizzanti, come precedenti penali specifici, senza che sia richiesta una analitica valutazione “a checklist”. In materia di misure di sicurezza patrimoniali e personali, la motivazione sulla pericolosità sociale non è apparente se il giudice espone i criteri legali rilevanti e li applica al caso concreto, operando il bilanciamento richiesto dall’art. 8 CEDU.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma ha condannato l’imputato per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, aggravato dall’ingente quantità, applicando la misura di sicurezza dell’espulsione a pena espiata. La Corte d’appello ha confermato la responsabilità e l’aggravante, rideterminando la pena in anni 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa, ma ha negato le pene sostitutive sia per l’assenza di procura speciale sia per la prognosi sfavorevole fondata su un precedente per evasione. Ha altresì confermato l’espulsione rilevando l’assenza di documentazione su stabile residenza o ricongiungimento familiare. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge in relazione alla successione di leggi penali nel tempo e alla mancata applicazione d’ufficio delle pene sostitutive, nonché il vizio di motivazione apparente in ordine alla conferma dell’espulsione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Con riferimento al primo motivo, ha premesso che le pene sostitutive hanno natura sostanziale, come affermato dalle Sezioni Unite “Siciliano”, ma che la riforma “Cartabia” ha dettato regole proprie di applicazione retroattiva (art. 95 d.lgs. n. 150/2022), le quali individuano tempi, giudizi e limiti, escludendo il cosiddetto “bricolage intertemporale” consistente nella combinazione selettiva di frammenti del vecchio e del nuovo regime. La disciplina transitoria tipizzata non consente di creare un tertium genus attraverso la selezione delle norme più favorevoli. Ha inoltre precisato che l’art. 545-bis cod. proc. pen. istituisce un modulo procedimentale bifasico, ma non impone una sostituzione d’ufficio, richiedendo al contrario un percorso partecipato che presuppone un’istanza ritualmente introdotta con procura speciale e l’individuazione della specie di pena richiesta.
Quanto alla dedotta motivazione apparente sul diniego, la Corte ha rilevato che la valutazione sulla sostituzione è discrezionale e ancorata ai parametri dell’art. 133 cod. pen. e ai criteri dell’art. 58 l. n. 689/1981 (idoneità rieducativa, prevenzione del pericolo di recidiva, attuabilità delle prescrizioni). Il diniego richiede una motivazione concreta ma non analitica. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha richiamato un precedente per evasione, elemento altamente specifico ai fini della prognosi di adempimento delle prescrizioni, logicamente rilevante per negare l’idoneità rieducativa e la prevenzione del rischio di recidiva mediante una pena “programmatica”. Tale motivazione concisa ma sufficiente soddisfa lo standard minimo sindacabile in sede di legittimità. La richiesta di pene sostitutive formulata solo nelle conclusioni, senza chiara individuazione della specie e senza procura speciale, è stata quindi ritenuta processualmente carente, ai sensi del principio devolutivo sancito dalla giurisprudenza di legittimità.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha ricordato che il vizio di motivazione apparente è censurabile solo quando incide sul “minimo costituzionale” della motivazione: mancanza materiale, apparenza, contrasto irriducibile o perplessità. La sentenza impugnata ha invece esposto i criteri legali rilevanti (artt. 202-207 e 235 cod. pen.; art. 15 d.lgs. n. 286/1998), li ha applicati al caso e ha dato conto degli elementi posti a base del giudizio di attualità della pericolosità, operando il bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza CEDU. Ha pertanto escluso che nel caso di specie sussista un automatismo legale, precisando che l’accertamento individualizzato della pericolosità e il bilanciamento espresso sono elementi che escludono il vizio di apparenza, rendendo il motivo una mera sollecitazione a una rilettura del merito, inibita in sede di legittimità.
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