Inammissibile il ricorso che non confuta la motivazione della sentenza d’appello (Cass. pen. Sez. VI n. 1266 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le censure già formulate con l’appello senza operare un confronto puntuale e specifico con le valutazioni del giudice di merito che ne abbiano disatteso la fondatezza. Il vizio di motivazione è deducibile solo se la sentenza impugnata presenti profili di contraddittorietà o ragioni di manifesta illogicità; ove il percorso argomentativo sia immune da tali vizi, il giudizio di merito resta insindacabile in sede di legittimità. La difesa che non ribadisca in cassazione le ragioni giustificative della pretesa avanzata in appello non consente alla Corte di valutarne il portato, con conseguente inammissibilità del motivo. All’inammissibilità conseguono le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania ha confermato la condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale locale nei confronti dell’imputata, ritenuta responsabile del reato di evasione perché non rinvenuta presso il domicilio ove si trovava ristretta agli arresti domiciliari, in esito a più controlli realizzati in orari diversi da quello rispetto al quale la stessa era autorizzata ad allontanarsi.
Propone ricorso la difesa dell’imputata, articolando cinque motivi: violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine ai fatti costitutivi dell’evasione; difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla misura della pena; recidiva confermata senza verificare i precedenti; ritenuta inammissibilità del motivo d’appello sulla rivendicata continuazione esterna.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi ripropongono censure già esposte con l’appello, senza confrontarsi con le valutazioni del giudice di merito, che pure aveva dato conto dell’error in imputazione relativo a data e luogo di esecuzione dei controlli. La sentenza impugnata ha evidenziato come le emergenze acquisite rendessero pienamente intellegibile l’accusa nelle sue connotazioni fattuali e temporali, e come fosse emersa l’assenza ingiustificata dell’imputata dal domicilio di restrizione.
Secondo la Corte, correttamente la Corte d’appello ha valorizzato la lettura congiunta della relazione di servizio attestante i due controlli, che davano conto dell’assenza ben oltre il perimetro temporale dell’autorizzazione ad allontanarsi, e della relazione dell’appuntato, dalla quale emergeva con certezza il momento di esecuzione della condotta. La difesa non contesta che il luogo di esecuzione degli arresti fosse quello di elezione di domicilio, dove i controlli furono di fatto eseguiti.
Quanto alla pena, la censura è proposta per la prima volta in cassazione, non risultando apposito motivo in appello. Sulle attenuanti generiche, la Corte ritiene assorbente il riferimento ai precedenti, al tenore della condotta e all’intensità del dolo, secondo moduli argomentativi immuni da contraddittorietà e da manifesta illogicità, che rendono insindacabile il giudizio di merito.
Sulla recidiva, il ricorso è generico perché sostiene in modo aprioristico l’inadeguatezza dei precedenti, laddove la Corte d’appello ha coerentemente ritenuto la condotta sintomatica della accresciuta pericolosità dell’imputata, alla luce del portato materiale dell’azione e del grado del dolo. Parimenti inammissibile è il motivo sulla continuazione: la difesa ha trascurato di ribadire le ragioni giustificative della richiesta, precludendo alla Corte la valutazione del relativo portato, precondizione dello scrutinio di legittimità.
All’inammissibilità seguono le statuizioni di cui all’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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