Partecipazione a clan mafioso desumibile da facta concludentia (Cass. pen. Sez. 5 n. 433 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di partecipazione a un’associazione per delinquere di stampo mafioso, riferibile a colui che sia in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, possa logicamente inferirsi l’appartenenza, purché si tratti di indizi gravi e precisi. Tali indicatori possono consistere anche in molteplici e significativi facta concludentia, quali la costante frequentazione di esponenti apicali del clan, l’accesso ai luoghi di riunione dei sodali, la commissione di delitti-scopo, l’assistenza legale fornita a un partecipe detenuto e l’aiuto economico assicurato ai suoi familiari. Tali condotte sono prestate a vantaggio dell’intera consorteria, poiché per il consolidamento dell’associazione è vitale che l’associato possa contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo e sulla solidarietà tra gli associati. Non è necessario catalogare la condotta in un ruolo stabile e predefinito, potendo le forme di partecipazione assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di associazione per delinquere di stampo mafioso e del delitto-fine di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il Tribunale del riesame, adito su istanza della difesa, annullava il provvedimento, escludendo i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e per la contestata aggravante dell’agevolazione mafiosa, oltre a non ravvisare le esigenze cautelari per difetto di attualità. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico ministero fondato, evidenziando come l’ordinanza impugnata non avesse fatto buon governo dei principi affermati in materia di partecipazione associativa. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 33748 del 2005, la Corte ha ribadito che la prova dell’appartenenza al sodalizio può essere desunta da una pluralità di indizi gravi e precisi, senza che sussista alcun automatismo probatorio.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva indicato specifici indicatori fattuali, quali la costante e risalente frequentazione con soggetti di comprovata mafiosità, la partecipazione a riunioni nella “Casa del popolo”, luogo deputato agli incontri del clan, e l’attività di sostentamento e assistenza legale in favore di esponenti apicali detenuti. La Corte ha stigmatizzato come illogica la motivazione del Tribunale che aveva relegato tali condotte a una mera relazione amicale, in contrasto con le emergenze delle intercettazioni, che riflettevano invece un rapporto fiduciario e una disponibilità continua verso le esigenze dei sodali.

La Suprema Corte ha inoltre precisato che la produzione documentale allegata alla memoria difensiva non è consentita in sede di legittimità, non potendo gli elementi sopravvenuti essere valutati nel giudizio di cassazione, ma solo con una nuova richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente. Alla luce di tali rilievi, il provvedimento è stato annullato con rinvio al Tribunale di Catanzaro in diversa composizione, perché rivaluti il quadro indiziario in modo unitario e non parcellizzato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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