Spese di legittimità alla parte civile solo con attività processuale effettiva (Cass. pen. Sez. II n. 22908 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese processuali quando il ricorso dell’imputato venga rigettato o dichiarato inammissibile, ma solo a condizione che essa abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. La mera presentazione delle conclusioni, senza alcuna deduzione a sostegno delle richieste, non integra tale condizione e non giustifica la condanna dell’imputato alla rifusione. L’inammissibilità del ricorso può fondarsi sulla genericità dei motivi, quando essi siano meramente reiterativi di questioni già disattese in appello e privi di effettivo confronto con il provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino conferma integralmente la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 8 aprile 2025, nei confronti dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. La vicenda riguarda la denuncia di un sinistro mai verificatosi, con successiva cessione del relativo credito.
L’imputato ricorre per cassazione con sei motivi, tra i quali la dedotta mancanza di una querela tempestiva e la nullità della procura speciale rilasciata diciotto mesi prima dei fatti, la mancata rinnovazione istruttoria in appello, la valutazione delle risultanze probatorie, la particolare tenuità del fatto e l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena. La parte civile, dal canto suo, chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile perché articolato con motivi generici e non consentiti, in quanto meramente reiterativi di questioni già correttamente disattese, senza effettivo confronto con il provvedimento impugnato, e comunque manifestamente infondati.
La Corte esclude il vizio relativo alla querela: la sua ritualità risulta affermata e illustrata nella sentenza impugnata, con riferimenti alla presenza dell’istanza di punizione nel fascicolo e alla legittimazione del procuratore speciale. Il motivo è inoltre intrinsecamente contraddittorio, contestando insieme l’assenza e l’inefficacia della querela. La prova della tardività resta a carico di chi la deduce, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12213 del 21/12/2017. La procura speciale ben può essere rilasciata in via preventiva, ai sensi dell’art. 37 disp. att. cod. proc. pen.
Quanto alla mancata rinnovazione istruttoria, la riassunzione o l’assunzione di prove nuove è subordinata all’incertezza dei dati già acquisiti e alla decisività dell’incombente. La Corte territoriale ha congruamente motivato l’assenza di decisività, e il diniego si sottrae al sindacato di legittimità.
La ricostruzione della vicenda poggia su una solida piattaforma istruttoria, che evidenzia l’impossibile verificazione del sinistro e la sussistenza dell’elemento soggettivo, anche in relazione alla successiva cessione del credito. Il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare ogni deduzione delle parti, essendo sufficiente una valutazione globale che spieghi in modo logico le ragioni del convincimento.
Quanto alla sospensione condizionale, l’imputato ne ha già goduto due volte, di modo che il beneficio non avrebbe potuto comunque essere concesso, ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. La Corte rigetta invece la richiesta della parte civile: nel giudizio di legittimità essa ha diritto alla liquidazione delle spese solo se ha svolto un’attività effettiva a tutela dei propri interessi, mentre nella specie si è limitata a presentare le conclusioni, senza inserirsi nella dialettica processuale con alcuna deduzione a supporto delle richieste.
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Nota della Redazione
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