Inutilizzabilità atti indagine tardivi e prova resistenza in cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 7658 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena di inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da poterne inferire la decisività rispetto al provvedimento impugnato. Il mancato sviluppo del profilo della c.d. prova di resistenza rende la censura generica. L’erroneità dell’assunto del giudice di merito sulla tempestività della richiesta di indagini, evasa tardivamente, non determina alcuna ricaduta sull’esito del giudizio quando la deposizione testimoniale di cui si assume l’inutilizzabilità non sia stata posta a fondamento della provenienza delittuosa del bene, essendo questa desunta da altri e autonomi elementi.
Il Fatto
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9.4.2024, confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 16.5.2022, aveva dichiarato il ricorrente colpevole di ricettazione e, riconosciuta l’attenuante speciale di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., lo aveva condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 300,00 di multa.
Avverso tale pronuncia il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 405 e 407, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’acquisizione di una nota della Questura e delle dichiarazioni di un teste di polizia giudiziaria, ammesso ex art. 507 cod. proc. pen., nonché la violazione dell’art. 648 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, a fronte dell’assoluzione dei concorrenti nel reato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo muovendo dal rilievo preliminare sul riparto dell’onere di allegazione. Chi eccepisce l’inutilizzabilità di atti di indagine deve indicare quali atti ne siano affetti e quale incidenza essi abbiano sul compendio probatorio complessivamente valutato, sì da poterne inferire la decisività. Il mancato sviluppo del profilo della prova di resistenza connota la censura di genericità, con conseguente inammissibilità.
Nel merito, il Collegio non condivide l’argomentazione della Corte territoriale là dove questa aveva ritenuto legittima l’acquisizione della nota della Questura sulla sola base della tempestività della richiesta di indagini, sebbene la stessa fosse stata pacificamente evasa in epoca successiva. L’assunto è errato e viene espressamente corretto.
Tale errore, tuttavia, non riverbera sull’esito del giudizio, perché i contenuti della deposizione del teste non risultano richiamati a sostegno della provenienza delittuosa del blocco motore. Il primo giudice aveva evocato, al riguardo, la denuncia di furto, acquisita con il consenso e su richiesta delle parti, e l’accertamento documentale di abbinamento veicolo-motore, disposto d’ufficio su impulso del pubblico ministero nell’ambito dei poteri integrativi riconosciuti al giudice. Sul punto la Corte richiama il precedente delle Sezioni Unite n. 41281 del 17.10.2006.
Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato, in quanto tende a una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di una motivazione esente da travisamenti e da frizioni logiche. La Corte ricostruisce il quadro indiziario: l’ispezione in un’area recintata adibita a deposito di veicoli e cassoni, la percezione di alcuni soggetti in uscita dal sito, il rinvenimento del blocco motore di provenienza furtiva all’interno di un cassone abbinato a un autocarro in uso al ricorrente e a un congiunto.
La dedotta disponibilità dell’area da parte di più persone, osserva il Collegio, non incide sui dati processuali posti a fondamento della responsabilità, ovvero la riferibilità del mezzo e del cassone contenente il reperto contestato. Le deduzioni difensive su tale punto restano assertive.
Analogamente priva di pregio è la contestazione sull’autovettura nella quale fu repertata una chiave universale idonea ad aprire diverse autovetture, tra cui le Mercedes Smart, elemento sintomatico di una più vasta attività illecita, in considerazione del contestuale sequestro, in un container, di pezzi derivanti dalla cannibalizzazione di un veicolo Smart provento di furto. La valutazione della sentenza impugnata si sottrae, pertanto, ai vizi denunciati, avendo posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità circostanze adeguatamente dimostrative del collegamento del prevenuto con il bene di provenienza delittuosa, in ordine alle quali non constano giustificazioni alternative e plausibili. Il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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