La comunicazione allo stato passivo alla mandataria vincola l’ente creditore legittimato all’opposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9985 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione del deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo deve essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore nella domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell’art. 93, comma 3, n. 5, l.f. e dell’art. 31-bis, comma 1, l.f.. L’indicazione di tale recapito digitale vincola gli organi della procedura, che non lo espleterebbero correttamente ove utilizzassero un indirizzo diverso. Ne consegue che la comunicazione effettuata al mandatario alla riscossione, che ha proposto l’insinuazione in nome e per conto dell’ente creditore, è idonea a far decorrere il termine per l’opposizione allo stato passivo ex art. 99 l.f. anche nei confronti dell’ente medesimo, il quale conserva la legittimazione ad opporsi in quanto titolare del credito. Gli eventuali difetti di comunicazione tra mandante e mandatario non ridondano in vizi processuali, ma investono esclusivamente i rapporti interni al mandato. La verifica della tempestività dell’opposizione è questione rilevabile d’ufficio e l’impugnante deve allegare le circostanze che consentano i necessari controlli.
Il Fatto
Il Comune, per il tramite della società mandataria alla riscossione, aveva proposto domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società di costruzioni, ottenendo l’ammissione parziale del proprio credito. Avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, l’ente locale aveva proposto opposizione ex art. 98 l.f., deducendo di aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento solo a seguito di una seconda comunicazione.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione, ritenendo che il termine fosse decorso dalla comunicazione effettuata dalla curatela alla mandataria, la quale aveva agito in nome e per conto dell’ente creditore. Il Comune ha impugnato il decreto in Cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione e la violazione degli artt. 99, commi 6 e 7, l.f.
La Motivazione della Corte
La Corte, nel rigettare il ricorso, afferma che la comunicazione del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo deve essere necessariamente inviata all’indirizzo PEC indicato dal creditore nella domanda di ammissione al passivo. Tale indicazione vincola gli organi della procedura, che non potrebbero validamente utilizzare un recapito digitale diverso da quello prescelto, secondo una ratio già avallata dalla giurisprudenza risalente in tema di elezione del domicilio fisico.
Quanto alla dedotta nullità della comunicazione per essere stata effettuata alla mandataria e non all’ente impositore, la S.C. chiarisce che il conferimento del mandato alla riscossione consentiva alla società di espletare tutte le attività necessarie al recupero del credito, ivi incluse le comunicazioni concernenti la richiesta formalizzata per conto del Comune. La comunicazione era pertanto stata correttamente indirizzata a chi risultava parte del giudizio di verifica del passivo, secondo le modalità indicate nella domanda di insinuazione.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’ente creditore conserva la titolarità del credito e, quindi, la legittimazione concorrente a proporre opposizione allo stato passivo, anche quando l’insinuazione sia stata presentata dall’agente della riscossione ex art. 93 l.f. Tuttavia, se il rappresentante risulta costituito nel giudizio di verifica per conto dell’ente, è quest’ultimo a dover subire gli effetti della comunicazione ricevuta dal suo mandatario: eventuali omissioni del rappresentante nel trasferire le informazioni al rappresentato sono irrilevanti per la procedura e rilevano solo nei rapporti interni.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ribadisce che la verifica della tempestività dell’opposizione ex art. 98 l.f. è questione rilevabile d’ufficio, indipendentemente dall’eccezione di parte, e che il giudice ha il potere-dovere di controllare la data di ricezione della comunicazione, anche acquisendo il fascicolo fallimentare. Ne discende l’infondatezza della doglianza relativa alla dedotta tardività dell’eccezione e della produzione documentale della curatela.
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Nota della Redazione
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