Concordato in continuità indiretta: sindacato di fattibilità e inammissibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 5344 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice di merito sulla fattibilità economica del piano si estende alla verifica della realizzabilità nei fatti degli obiettivi prefissati, potendo condurre alla declaratoria di inammissibilità della proposta ove emergano carenze insuperabili o una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli scopi dichiarati. Il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo scrutinio dei presupposti di fattibilità, riservato ai giudici del merito, salvo che la valutazione risulti implausibile o manifestamente priva di una ragionevole chance di successo. La natura sostanziale o non sostanziale delle modifiche apportate alla proposta originaria e la valutazione del materiale probatorio costituiscono apprezzamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
La società aveva depositato una domanda di concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, ai sensi degli artt. 161, commi 2 e 3, e 186-bis l.fall., subordinata all’affitto del ramo d’azienda con successiva cessione al termine del rapporto. Il Tribunale di Pescara, con decreto del 6.8.2021, dichiarava inammissibile la domanda, come modificata in data 20.5.2021, e con sentenza in pari data dichiarava il fallimento della società. Il reclamo ex art. 18 l.fall. veniva respinto dalla Corte d’Appello di L’Aquila, avverso la cui sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha condiviso la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., dichiarando il ricorso inammissibile. Il primo motivo, riguardante la qualificazione delle modifiche alla proposta come “non sostanziali”, è stato ritenuto inammissibile in quanto involgente apprezzamenti di merito riservati ai giudici del reclamo, non essendo ammesso in sede di legittimità un sindacato sulle quaestiones facti.
Il secondo motivo, concernente la presunta omessa motivazione sulle modifiche relative alla transazione fiscale e alle percentuali di soddisfo, è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia per l’assenza dei presupposti per la denuncia di omesso esame di elementi istruttori, sia perché la valutazione del materiale probatorio è attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Il terzo motivo è stato infine ritenuto inammissibile perché volto a ottenere un nuovo scrutinio dei presupposti di fattibilità del piano concordatario. La Corte ha richiamato i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità circa i limiti del sindacato giudiziale di fattibilità, ribadendo che il giudice di merito deve verificare la realizzabilità del piano nei fatti, in termini di sussistenza di una manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, come nel caso in esame, in cui erano state accertate carenze insuperabili in punto di funzionalità della prosecuzione dell’attività al miglior soddisfacimento dei creditori, ex art. 186-bis, comma 2, lett. b), l.fall.
La Corte ha infine disposto la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., per l’ipotesi normativa di abuso del processo codificata dall’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., trattandosi di giudizio deciso in piena conformità alla proposta.
Nota della Redazione
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