Sospensione feriale ridotta e applicabilità con decorrenza 2015: infondata la rimessione in termini per errore su novella (Cass. civ. Sez. I n. 109 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del computo del termine c.d. lungo di impugnazione di cui all’art. 327, comma primo, cod. proc. civ., la modifica introdotta dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, che ha ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni (dall’1 al 31 agosto di ciascun anno), trova applicazione, in mancanza di disciplina transitoria, a partire dalla sospensione relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015, senza che rilevino la data di pubblicazione della sentenza o quella di introduzione del giudizio. L’applicazione immediata della novella, con decorrenza dall’anno 2015, non integra un errore scusabile ai fini della rimessione in termini, essendo esigibile dall’avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori la corretta conoscenza della disciplina processuale vigente. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 del d.l. n. 132/2014 per asserita violazione del diritto di difesa e del giusto processo.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla società, in amministrazione straordinaria, avverso la sentenza del Tribunale che ne aveva respinto la domanda di revocatoria fallimentare per mancata dimostrazione della scientia decoctionis. Il gravame era stato ritenuto tardivo: la sentenza di primo grado, pubblicata il 30.7.2015 e non notificata, era impugnabile nel termine lungo di sei mesi, cui andavano aggiunti i 31 giorni di sospensione feriale, con scadenza al 29.2.2016; l’atto era stato invece consegnato per la notifica a mezzo posta solo l’11.3.2016.
La società ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con due motivi, deducendo la violazione delle norme in tema di sospensione feriale e di irretroattività della legge, nonché la mancata rimessione in termini per buona fede e la compromissione dei diritti di difesa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati, richiamando il consolidato orientamento di legittimità in materia di diritto intertemporale.
Quanto alla disciplina applicabile, il Collegio ha ribadito che la riduzione del periodo di sospensione feriale da 46 a 31 giorni, operata dall’art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014, in assenza di norme transitorie, trova applicazione dal periodo feriale dell’anno solare 2015, a prescindere dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata e da quella di introduzione del giudizio. La circostanza che il termine fosse già in corso al momento dell’entrata in vigore della novella non ne determina quindi l’applicazione nella misura previgente.
Sull’istanza di rimessione in termini, la Corte ha escluso che l’applicazione di una novella possa configurare un errore scusabile in capo al difensore, atteso che l’errore su una norma processuale vigente non è scusabile per un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La diligenza professionale esigibile impone infatti la verifica della disciplina applicabile al momento della scadenza del termine.
Quanto alle censure di illegittimità costituzionale, la Corte le ha reputate manifestamente infondate: l’abbreviazione della sospensione feriale non comprime il diritto di difesa né viola il giusto processo, considerata l’ampiezza oggettiva del termine lungo di impugnazione e l’inequivocabile portata applicativa della norma, operante per tutti i termini decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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