Il professionista deve verificare l’attendibilità dei dati contabili prima di redigere il business plan (Cass. civ. n. 5670 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato della redazione di un business plan finalizzato alla presentazione di una domanda di concordato preventivo non può limitarsi al corretto utilizzo delle informazioni ricevute, ma è tenuto a verificare l’attendibilità dei dati contabili messi a disposizione dal debitore. L’omissione di tale controllo, in presenza di un contesto di disordine contabile noto o conoscibile, rende la prestazione del tutto inutile per il cliente e integra un inadempimento idoneo a giustificare il rigetto della domanda di ammissione al passivo del credito professionale, restando irrilevante l’osservanza delle regole dell’arte nella formulazione delle previsioni economiche.

Il Fatto

Un professionista proponeva istanza di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di una società, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., per un credito di € 9.986 a titolo di residuo compenso per l’attività di consulenza e assistenza nella formazione di un business plan per gli anni 2023-2028 e nella rappresentazione dei flussi di cassa futuri, in vista dell’approvazione della richiesta di concordato in continuità. Il giudice delegato rigettava la domanda, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatrice.

L’opposizione proposta ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. veniva respinta dal Tribunale di Monza in composizione collegiale. Contro il decreto, il professionista proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, e la curatrice si difendeva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La tesi del ricorrente secondo cui le scritture contabili della società sarebbero state complete e attendibili è stata ritenuta attinente all’accertamento del fatto e, come tale, non prospettabile in sede di legittimità per censurare la violazione di norme di diritto.

Il Tribunale aveva accertato che la società versava in una situazione di disordine contabile e organizzativo che rendeva ab origine impraticabile la redazione di un piano idoneo a sostenere una proposta di concordato. La Corte ha osservato che la redazione del business plan, parte essenziale di un piano di concordato basato sulla continuità aziendale (art. 87, lett. e, c.c.i.i.), risulta impossibile in tale contesto e, se effettuata su dati non attendibili, del tutto inutile per il cliente e dannosa per i creditori.

Il compito del professionista non si esaurisce nel corretto utilizzo delle informazioni ricevute, ma implica anche il controllo sull’attendibilità dei dati aziendali. Tale obbligo è tanto più stringente nel caso di incarico esplicitamente funzionalizzato al successo del concordato: il professionista non può operare «come una monade avulsa dal contesto», ma deve relazionarsi con gli altri professionisti incaricati dal debitore per il comune obiettivo.

La Corte ha infine rilevato che i dati giudicati inattendibili dalla professionista indipendente erano i medesimi utilizzati dal ricorrente per il business plan, sicché l’affermazione di non aver potuto prevedere il giudizio negativo implica una sorta di confessione dell’omesso controllo preventivo. Resta quindi irrilevante l’osservanza delle regole dell’arte, perché non è stata messa in discussione la correttezza del metodo, ma l’utilizzazione stessa di dati non verificati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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