Concordato fallimentare omologato cristallizza il credito ed esclude maggiori oneri di esproprio (TAR Campania n. 1299 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concordato fallimentare omologato, ai sensi dell’art. 135 R.D. n. 267/1942, è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento e produce l’effetto esdebitatorio, riducendo definitivamente il credito ammesso al passivo alla percentuale offerta. Il creditore pubblico, che abbia partecipato alla procedura concorsuale e ricevuto il pagamento in conformità della proposta omologata e non impugnata, non può successivamente recuperare la differenza tra quanto corrisposto e quanto rideterminato in via amministrativa. Una volta cristallizzato il quantum debeatur per effetto del decreto di omologazione, recede ogni questione sulla legittimazione passiva del presunto credito nei confronti dell’acquirente del compendio, con conseguente illegittimità degli avvisi di pagamento che ne pretendano la riscossione.
Il Fatto
Una società ha acquistato, nell’ambito di una procedura concorsuale, un lotto in area P.I.P. già di proprietà di altra società poi fallita. Il Comune, creditore ammesso al concordato fallimentare e soddisfatto secondo la proposta omologata, ha notificato alla nuova proprietaria un avviso di pagamento per la differenza tra quanto corrisposto in sede concorsuale e quanto successivamente riaccertato a titolo di maggiori oneri di esproprio e indennità di occupazione di urgenza.
La ricorrente ha impugnato l’atto ingiuntivo e gli atti presupposti, chiedendo in sede di giurisdizione esclusiva l’accertamento della non debenza delle somme. Con motivi aggiunti ha poi impugnato le ulteriori determinazioni con cui il Comune ha richiesto interessi e rivalutazione sulle medesime somme. Il Comune non si è costituito; è intervenuta ad adiuvandum la precedente proprietaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente risolto la questione del regime applicabile ratione temporis, ritenendo operanti le disposizioni del R.D. n. 267/1942 in quanto il fallimento è stato dichiarato nel marzo del 2020, prima dell’entrata in vigore del codice della crisi d’impresa. Il richiamo è all’art. 51 d.lgs. n. 83/2022, che ha fissato al 15 luglio 2022 l’entrata in vigore della nuova disciplina.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto condivisibile la tesi della ricorrente secondo cui il credito si era cristallizzato al momento della pubblicazione dell’esito del concordato, con individuazione di termini e importi. L’art. 135 L.F. allora vigente stabilisce che il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.
La Corte ha richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la norma si applica anche ai creditori rimasti estranei alla procedura, dovendo tutti i creditori anteriori ricevere il medesimo trattamento e subire la riduzione stabilita nel concordato. Da ciò deriva che, una volta approvato e omologato il concordato, l’effetto esdebitatorio produce la definitiva riduzione del credito insinuato al passivo alla percentuale offerta.
Applicando tali principi, il Collegio ha affermato che le statuizioni del concordato sono rimaste impermeabili rispetto al procedimento amministrativo di rideterminazione del credito. La definitiva determinazione del quantum è stata cristallizzata dal decreto di omologazione, non impugnato dall’Ente. Ne deriva la fondatezza della censura e l’assorbimento di ogni altra doglianza, recedendo ogni questione sulla legittimazione passiva della ricorrente.
L’accoglimento del ricorso introduttivo ha condotto all’accoglimento dei motivi aggiunti, relativi a interessi e accessori sulle medesime somme, e all’annullamento degli atti impugnati. In sede di giurisdizione esclusiva il Tribunale ha inoltre accertato e dichiarato l’insussistenza del diritto del Comune a richiedere e riscuotere le somme. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.