Inammissibile ricorso avverso proroga 41 bis per vizio di motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 23879 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza ha deciso il reclamo sul provvedimento di proroga del regime di detenzione differenziato ex art. 41 bis ord. pen. è proponibile esclusivamente per violazione di legge, ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2 sexies, ord. pen. Il controllo del tribunale in sede di reclamo non è limitato ai profili di legittimità, ma si estende alla motivazione e all’attualità dei requisiti di pericolosità, dei collegamenti con la criminalità organizzata e del nesso funzionale tra prescrizioni imposte e sicurezza. Ne deriva che è inammissibile il motivo che, pur qualificato come violazione di legge, censuri in realtà la motivazione del provvedimento, essendo deducibile solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza rigettava il reclamo proposto dal condannato avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41 bis ord. pen. Il ricorrente, detenuto in espiazione di pena dal 2017, impugnava tale ordinanza davanti alla Corte di cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sosteneva che il provvedimento non avesse dato conto delle ragioni del reclamo, limitandosi a richiamare il decreto, senza attualizzazione delle esigenze di prevenzione e in assenza di prova di un suo attuale coinvolgimento nella consorteria di riferimento. Il provvedimento poggerebbe su una mera presunzione di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il punto di partenza è il dato normativo: l’art. 41 bis, comma 2 sexies, ord. pen. consente il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che decide il reclamo sulla proroga del regime speciale solo per violazione di legge. Il perimetro del giudizio di legittimità è dunque circoscritto.
La Corte chiarisce la distinzione tra i due piani di controllo. Il sindacato del Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo non si esaurisce nella verifica di legittimità, come invece avviene in cassazione, ma investe la motivazione e l’effettiva sussistenza dei requisiti. Occorre verificare la capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, la sua pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e sicurezza. Il principio è già affermato da Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mule’.
Su questa base la Corte legge il provvedimento impugnato e ne conferma la tenuta. Il Tribunale ha fatto ampio rimando agli elementi di fatto da cui emerge che, nonostante la lunga detenzione, il ricorrente ha continuato a mantenere rapporti con il clan di riferimento, ancora attivo, rivestendone un ruolo apicale. Ha quindi svolto il proprio compito in sede di reclamo.
Ne consegue l’inammissibilità del motivo che, pur formalmente qualificato come violazione di legge, sostanzialmente censura il vizio di motivazione, cioè il contenuto della decisione non condiviso. Sul punto la Corte richiama Sez. 1, n. 19093 del 09/05/2006, Strisciuglio: nel ricorso per sola violazione di legge non è censurabile la pretesa illogicità o contraddittorietà della motivazione, ma solo la carenza totale o la mera apparenza della stessa.
All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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