Concordato in appello e limiti del ricorso per cassazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 1492 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, poiché non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Il concordato in appello, innestandosi sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, preclude la contestazione della responsabilità e della qualificazione giuridica del fatto; l’illegalità della pena costituisce l’unica ipotesi in cui la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Noia, ha rideterminato, sull’accordo delle parti, la pena inflitta all’imputato in ordine al reato di cui all’art. 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod. pen., 589 e 599-bis cod. proc. pen., nonché all’art. 133 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto con motivi non consentiti, in quanto le doglianze formulate dall’imputato non riguardavano i soli profili contestabili in sede di legittimità avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.

Richiamando i propri precedenti (Sez. 1, n. 944 del 2019 e Sez. 2, n. 22002 del 2019), la Corte ha precisato che il ricorso è ammissibile unicamente quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze concernenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. o i vizi della determinazione della pena che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione, ossia in una pena non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.

La Corte ha inoltre evidenziato la diversa fisionomia del concordato in appello rispetto all’applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., derivante dal diverso contenuto dell’accordo: nel primo caso l’accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto; nel secondo caso l’accordo abbraccia anche i termini dell’accusa. Da tale differenza discende che le ipotesi di annullamento ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sono più limitate rispetto a quelle previste dall’art. 448-bis cod. proc. pen. e riguardano essenzialmente l’illegalità della pena, unica ipotesi in cui, indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso e sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d’ufficio all’annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 2019).

La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione è stata pertanto pronunciata «senza formalità», ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All’inammissibilità è conseguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00, determinata avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 129 c.p.

Tutte le 5 sentenze sull'art. 129 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *