Il ricorso per cassazione non è una nuova valutazione delle prove (Cass. pen. Sez. 7 n. 1490 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, senza confrontarsi specificamente con l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Al giudice di legittimità resta preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, nonché l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Tale limitazione del sindacato di legittimità permane anche dopo la novella dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 46/2006. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 6 febbraio 2025, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di furto in abitazione aggravato. Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente delimitato il perimetro del sindacato di legittimità, richiamando il principio secondo cui esula dai poteri del giudice di legittimità la «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito. A sostegno di tale assunto, la Corte ha citato il precedente delle Sezioni Unite n. 6402 del 1997, Dessimone, e la successiva giurisprudenza di legittimità che ha confermato tale orientamento.

La Corte ha rilevato che, anche a seguito della modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. operata dalla legge n. 46/2006, resta immutata la natura del controllo demandato al giudice di legittimità sui vizi della motivazione. È rimasta, infatti, preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti, come ribadito da Sez. 5, n. 17905 del 2006, Baratta.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che il ricorrente, con la propria doglianza, aveva in realtà invocato un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in tema di valutazione della prova. Il ricorrente non si era, invece, confrontato con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la penale responsabilità, con la conseguenza che il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *