Concordato preventivo e privilegio per garanzia pubblica (Cass. civ. Sez. 1 n. 24405/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concordato preventivo, il credito della banca assistito da garanzia pubblica non è assistito dal privilegio riconosciuto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 prima dell’escussione della garanzia da parte del soggetto pubblico. La formazione di una classe di creditori che includa le banche garantite e attribuisca loro un trattamento migliore rispetto ai crediti privilegiati dell’erario viola il principio della par condicio creditorum e l’ordine delle cause legittime di prelazione, salva l’applicazione della regola della priorità relativa per le risorse eccedenti il valore di liquidazione.
Il Fatto
Una società ammessa al concordato preventivo in continuità indiretta proponeva un piano che prevedeva la suddivisione dei creditori in classi. In una classe venivano inserite le banche i cui crediti erano assistiti da garanzia del Mediocredito Centrale, con un trattamento (pagamento del 36,71%) migliore rispetto a quello riservato ai crediti privilegiati dell’Agenzia delle Entrate (10,5%). Il Tribunale di Cremona omologava il concordato nonostante il voto contrario e l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate.
La Corte d’Appello di Brescia, in sede di reclamo, accoglieva le doglianze dell’Agenzia e annullava l’omologazione, ritenendo illegittima la formazione della classe delle banche garantite, che avevano ricevuto un trattamento preferenziale rispetto ai crediti fiscali pur essendo, al momento della proposta, crediti chirografari. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha escluso che il credito della banca garantita da intervento pubblico possa essere considerato privilegiato prima dell’escussione della garanzia. Il privilegio introdotto dall’art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 spetta esclusivamente al soggetto pubblico che ha concesso la garanzia, al fine di agevolare il recupero delle risorse pubbliche, e non alla banca beneficiaria del finanziamento. La circostanza che l’escussione della garanzia possa considerarsi probabile non è sufficiente ad anticipare gli effetti del privilegio, mancando un fondamento normativo in tal senso.
La Corte ha inoltre chiarito che il vizio della proposta non risiede nella formazione della classe in sé – che è anzi obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 85, comma 2, c.c.i.i.) – ma nell’utilizzo di tale classe per attribuire ai crediti delle banche, sebbene chirografari, un trattamento migliore rispetto a quello dei crediti originariamente privilegiati dell’Agenzia delle Entrate. In tal modo, la proposta violava l’art. 2741 c.c. e gli artt. 112, comma 2, e 84, comma 6, c.c.i.i., che impongono il rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, consentendo deroghe solo per la distribuzione del valore eccedente il valore di liquidazione (c.d. priorità relativa).
Il secondo motivo di ricorso, con cui si censurava un presunto errore percettivo della Corte d’appello circa l’ordine delle classi, è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata non conteneva l’errore denunciato e, comunque, la questione era irrilevante ai fini della decisione.
Implicazioni Pratiche
- Classamento dei crediti garantiti da terzi: il debitore deve formare una classe separata per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 85, comma 2, c.c.i.i.), ma il trattamento riservato a tali crediti non può essere migliore di quello spettante ai crediti privilegiati, a meno che ciò non sia giustificato dall’applicazione della regola della priorità relativa per le risorse eccedenti il valore di liquidazione.
- Privilegio del soggetto pubblico escusso: il privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 spetta solo al soggetto pubblico che ha concesso la garanzia e che abbia escusso la stessa; la banca garantita non può vantare alcun privilegio prima dell’escussione, né può essere equiparata al creditore privilegiato sulla base di una mera probabilità di escussione.
- Predisposizione del piano e fondo rischi: per gestire il rischio che il soggetto pubblico, una volta escussa la garanzia, subentri con un credito privilegiato, il piano concordatario deve prevedere un apposito fondo rischi (oggi espressamente previsto dall’art. 87, comma 1, lett. p-bis, c.c.i.i., introdotto dal d.lgs. n. 136/2024), senza alterare il trattamento dei creditori in base a una fictio iuris.
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