Notifica pec da indirizzo istituzionale valida e decreto di revoca ormai inoppugnabile (TAR Sicilia n. 1113 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione a mezzo pec di un provvedimento amministrativo è valida ed efficace quando il dominio del mittente sia riconducibile all’Amministrazione procedente e presente nei pubblici registri, anche se l’indirizzo specifico differisce da quello ivi iscritto: la regola dell’art. 3-bis, comma 1, legge n. 53/1994 opera per le sole notifiche eseguite dagli avvocati. L’inesistenza della notifica è configurabile solo in difetto degli elementi costitutivi minimi, individuati nell’attività di trasmissione da soggetto qualificato e nella consegna con esito positivo; ogni altra difformità integra nullità, sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ. Il provvedimento non impugnato nel termine di art. 29 cod. proc. amm. si consolida in atto definitivo, con la conseguenza che la cartella di pagamento che lo presuppone non è attaccabile per illegittimità derivata.
Il Fatto
Una società è stata ammessa alle agevolazioni per micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane della Regione Siciliana, con decreto direttoriale del 16.6.2014. A seguito di comunicazione di avvio del procedimento e delle osservazioni della beneficiaria, il Ministero ha revocato l’agevolazione con decreto n. 39612 del 17.6.2019, sul presupposto che la sede indicata ricadesse in una sezione censuaria esclusa dal perimetro della ZFU. Sulla base di quel decreto, l’agente della riscossione ha notificato a mezzo pec una cartella di pagamento per oltre trentunomila euro, a titolo di recupero del contributo.
La società ha impugnato sia il decreto di revoca sia la cartella, deducendo l’inesistenza della notifica per provenienza della pec da un indirizzo non iscritto nel registro delle pubbliche amministrazioni, il difetto dei presupposti della revoca e dell’annullamento d’ufficio, l’erroneità del presupposto localizzativo e, in via derivata, l’illegittimità della cartella. Il Ministero si è costituito senza articolare difese. Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e, in udienza, ha dato avviso dei possibili profili di irricevibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma in via preliminare la propria giurisdizione, richiamando Cass. civ. Sez. Un. n. 19423 del 2021: le risorse delle ZFU sono versate su contabilità speciale gestita dall’Agenzia delle entrate, ma il recupero delle agevolazioni indebitamente percepite spetta al Ministero, e la debenza non discende direttamente dalla legge. La posizione del privato è quindi di interesse legittimo. Il contraddittorio è validamente instaurato anche nei confronti dell’agente della riscossione, evocato in giudizio.
Nel merito, il ricorso è dichiarato irricevibile quanto al decreto e inammissibile quanto alla cartella. Il decreto risulta notificato il 21.6.2019, mentre il ricorso è stato proposto il 9.2.2023: il termine di decadenza di cui all’art. 29 cod. proc. amm. è ampiamente decorso.
La tesi dell’inesistenza della notifica non regge. Il Collegio richiama l’orientamento per cui l’inesistenza copre solo l’attività priva degli elementi costitutivi essenziali, mentre ogni altra difformità dal modello legale è nullità (Cass. Sez. Un. n. 14916 del 2016; Cons. Stato Sez. IV n. 878 del 2024). Nel caso concreto sussistono sia la trasmissione da soggetto qualificato sia il transito telematico con consegna presso la casella di destinazione. La prova della concreta lettura comporta la piena applicazione del raggiungimento dello scopo, principio operante anche per gli atti amministrativi (Cons. Stato Sez. VI n. 4621 del 2023): la notificazione è condizione di efficacia, non di esistenza dell’atto (Cass. civ. Sez. V n. 21071 del 2018).
Quanto all’indirizzo istituzionale non iscritto negli elenchi, la censura è infondata: il dominio del Ministero è presente nel registro delle pubbliche amministrazioni ed è riconducibile all’Amministrazione procedente. La regola più stringente dell’art. 3-bis legge n. 53/1994 riguarda le sole notifiche degli avvocati (Cass. civ. Sez. VI n. 982 del 2023). Grava sull’interessato l’onere di provare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa, onere non assolto e anzi contraddetto dalla produzione della pec e dall’ampiezza delle critiche di merito.
Consegue l’inoppugnabilità del decreto e l’inammissibilità del gravame avverso la cartella, non essendo recuperabile per via dell’illegittimità derivata una potestà impugnatoria esaurita (Cons. Stato Sez. III n. 1318 del 2023); vizi propri non sono stati allegati. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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