Ottemperanza: no alla rivalutazione monetaria sui debiti di valuta (TAR Sicilia n. 1476 del 20.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può integrare o stravolgere il giudicato, neppure quando ne cura l’esecuzione di un proprio provvedimento, dovendo limitarsi ad assicurare quanto in esso statuito. Ove il titolo non contempli la rivalutazione monetaria, la relativa domanda è infondata. Trattandosi di debito di valuta soggetto al principio nominalistico, l’unico ristoro per il ritardo nell’adempimento è costituito dagli interessi legali, restando escluso il cumulo con la rivalutazione, salvo che il creditore provi il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, cod. civ.. Il ricorso di ottemperanza è inoltre improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione abbia adottato gli atti di pagamento della sorte capitale e degli interessi nel corso del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, aveva ottenuto da questa Sezione la sentenza n. 3201/2021, con cui è stato affermato che la domanda di revisione prezzi poteva trovare accoglimento, dovendo il Comune condurre apposita istruttoria per accertare l’effettivo aumento dei prezzi e l’esattezza della documentazione tecnico-contabile prodotta.
Ritenendo che l’amministrazione non avesse eseguito il giudicato, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento delle astreintes. Il Comune non si è costituito. In corso di causa la ricorrente ha dichiarato di aver appreso di una parziale ottemperanza, contestando però che la determina adottata avesse quantificato solo la sorte capitale e gli interessi legali, senza la rivalutazione monetaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dato atto del riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di euro 57.123,88, e ha disposto istruttoria per chiarire le voci di spesa. L’amministrazione ha precisato che la revisione prezzi ammontava a euro 48.503,15, cui erano stati aggiunti gli interessi legali dal 1° gennaio 2018 al 6 dicembre 2023 e l’IVA.
Su questa base il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quanto all’esecuzione del giudicato, essendo stati adottati gli atti necessari al pagamento della sorte capitale e degli interessi, rispetto ai quali non è stata ravvisata alcuna anomalia.
Resta la pretesa alla rivalutazione monetaria, che il Collegio ha ritenuto infondata. In primo luogo, la sentenza ottemperanda non menziona alcuna condanna alla rivalutazione: il giudice dell’ottemperanza, pur disponendo di poteri più ampi quando esegue propri provvedimenti, non può integrare il giudicato nella fase esecutiva.
Superando comunque tale rilievo, il Collegio ha qualificato la fattispecie come debito di valuta e non di valore. Trattandosi di obbligazione pecuniaria soggetta al principio nominalistico, l’unica somma dovuta per il ritardo è quella degli interessi legali, con esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione, salvo la prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ., non fornita nel giudizio.
La Sezione ha richiamato la propria recente giurisprudenza (TAR Sicilia, Catania, n. 2330/2023, confermata dal C.g.a. con sent. n. 277/2024) e altre pronunce conformi. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte improcedibile e in parte rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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