Aggravanti di elusione delle indagini e mafiosa possono concorrere (Cass. pen. Sez. V n. 40498 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste alcuna incompatibilità, né operano criteri di assorbimento, tra la circostanza aggravante di cui all’art. 384-ter cod. pen. e quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. Le due fattispecie sono strutturalmente distinte: la prima è caratterizzata dal fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo, la seconda dal fine di agevolare l’attività mafiosa. La diversità del dolo specifico esclude la configurabilità di un ne bis in idem sostanziale e consente il concorso delle aggravanti, potendo la condotta agevolatrice dell’associazione realizzarsi anche mediante il favoreggiamento personale e la riscossione di proventi illeciti.
Il Fatto
Il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza del 4 marzo 2025, rigettava il ricorso proposto dall’indagato e confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 27 gennaio 2025, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 81, 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’indagato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, avrebbe aiutato un soggetto già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. a eludere le investigazioni, favorendone le comunicazioni con un terzo e percependo somme di denaro pertinenti all’associazione mafiosa “Cosa nostra”. Avverso tale provvedimento l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo, con cui si deduceva il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e all’art. 378 cod. pen., è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si era limitato a contestare in modo assertivo la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, senza confrontarsi con i riscontri estrinseci individuati dai giudici di merito, costituiti dalle immagini della videosorveglianza e dalle conversazioni intercettate.
I restanti motivi, trattati congiuntamente perché strettamente correlati, sono ritenuti infondati. La Corte rileva che i giudici di merito hanno reso motivazione adeguata sull’aggravante di cui all’art. 384-ter cod. pen., evidenziando come l’aiuto prestato fosse finalizzato a garantire l’elusione delle indagini mediante l’agevolazione delle comunicazioni tra soggetti già condannati per associazione mafiosa, così mantenendole celate agli investigatori.
Quanto all’aggravante mafiosa, gli elementi intercettivi dimostrano che l’indagato aveva piena consapevolezza del fatto che i messaggi veicolati riguardavano l’operatività del sodalizio criminale e non la sfera personale dei soggetti coinvolti. Prestandosi come tramite, egli agevolava l’operatività dell’associazione, anche favorendo la riscossione di una rata del cosiddetto “pizzo”.
Il nucleo del principio riguarda la compatibilità tra le due aggravanti. La Corte esclude qualsiasi possibilità di assorbimento, osservando che le fattispecie sono distinte per il diverso profilo soggettivo: la prima è caratterizzata dalla finalità di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo; la seconda dal fine di agevolare l’attività mafiosa. Tale differenza esclude la violazione del principio del ne bis in idem, secondo il consolidato orientamento richiamato (Sez. V n. 42599 del 18.07.2018; Sez. III n. 50208 del 29.04.2015). Nel caso concreto, peraltro, l’aggravante mafiosa risulta integrata, sul piano oggettivo, anche dall’avere favorito la riscossione di una rata del “pizzo”, elemento riferibile alla sola circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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