Cass. pen. Sez. I n. 35018 del 30.09.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 35018/2026, depositata il 30/09/2026 (R.G. 13880/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI PALERMO

e da: nel procedimento a carico di quest’ultimo parti civili costituite:

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso presentato dalla Procura con annullamento della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto del ricorso dell’imputato; udito il difensore di parte civile, Avvocato che si è riportato alle conclusioni del Procuratore Generale, chiedendo l’accoglimento del ricorso della Procuratore territoriale e il rigetto del ricorso dell’imputato. Ha depositato conclusioni scritte e nota spese.

Udito il difensore di parte civile, Avvocato che ha chiesto l’accoglimento del ricorso della Procura territoriale e il rigetto o inammissibilità del ricorso dell’imputato. Ha depositato conclusioni scritte e nota spese Udito il difensore dell’imputato, l’Avvocato , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Procura territoriale ed ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso, riportandosi ai motivi in esso esposti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30/11/2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha ritenuto colpevole del reato di procurata inosservanza di pena aggravata e continuata in favore di al fine di sottrarsi all’esecuzione delle pene a lui comminate, ritirando e consegnando per suo conto presso lo studio medico del dott. le prescrizioni di farmaci e visite specialistiche, nonché di altra documentazione sanitaria, intestata al cugino cl. 63 ma in realtà riferibile al boss latitante; lo ha ritenuto colpevole anche di favoreggiamento.

I reati sono stati ritenuti aggravati dall’art. 416-bis.1 cod. pen. e fra loro avvinti dalla continuazione. era stato per l’effetto condannato alla pena di anni sei e mesi otto, oltre le pene accessorie.

Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva invece assolto dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

La sentenza è stata impugnata sia dall’imputato sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Quest’ultimo aveva censurato l’assoluzione dell’imputato dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Con sentenza in data 16/07/2025, la Corte di appello di Palermo ha ridotto la pena complessivamente inflitta ad anni sei di reclusione, con tutte le conseguenti statuizioni sulle pene accessorie, e così respingendo l’appello della parte pubblica.

2. Avverso la predetta sentenza è stato proposto ricorso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e dal difensore dell’imputato.

2.1. Il Procuratore della Repubblica lamenta con unico motivo, vizio di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen.

Deduce, in particolare, che nonostante si sia in presenza di una “doppia conforme” di proscioglimento il vizio di violazione di legge poteva essere dedotto perché il fatto non è oggetto di contestazione ma si denuncia esclusivamente l’erronea riconduzione della condotta ad una determinata fattispecie di reato. Lamenta che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del fatto che il contributo prestato dall’imputato in favore di quale esponente di vertice dell’organizzazione, doveva essere considerato indicativo di una stabile disponibilità ad agevolare nel suo complesso l’associazione mafiosa che sarebbe entrata in fibrillazione se un suo capo latitante fosse stato arrestato.

2.2. Il difensore dell’imputato formula quattro censure.

2.2.1. Vizio di motivazione e violazione di legge e in particolare dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente, ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli aumenti di pena irrogati per l’applicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 384-ter e 416-bis.1 cod. pen. di cui ad entrambi i capi di imputazione, ritenuti in sentenza, ex art. 63, comma 4, cod. pen., così come dedotti con il motivo n. 6 dell’atto di appello. A tale doglianza la Corte territoriale aveva risposto asserendo apoditticamente che l’aumento di pena doveva considerarsi congruo.

2.2.2. Mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla richiesta di esclusione dell’aumento di pena facoltativo irrogato ex art. 63, comma 4, cod. pen., in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. di cui al capo 2) (favoreggiamento), così come dedotto con il motivo n. 6 dell’atto di appello.

2.2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge e in particolare dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente, ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione alla doglianza dedotta con il motivo n. 2) dell’atto di appello, concernente l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 384-ter cod. pen., di cui al capo 2) della rubrica. I giudici di merito non avevano chiarito quale condotta dell’imputato avesse ostacolato, impedito o sviato un’indagine o un processo penale in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

2.2.4. Vizio di motivazione e violazione di legge, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione ai criteri di determinazione della pena base del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 133 cod. pen. per il reato di cui all’art. 378 cod. pen. contestato al capo 2) della rubrica.

Il difensore dell’imputato ha inoltre depositato memoria avente ad oggetto il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo, svolgendo considerazioni a fondamento della richiesta di dichiararne l’inammissibilità o comunque di rigettarlo.

I difensori delle parti civili, Associazione Comune di Campobello di Mazzara e Comune di Castelvetrano, hanno rispettivamente depositato comparse conclusionali e note spese Il difensore dell’imputato ha depositato richiesta di trattazione orale.

3. Il Procuratore Generale, Simone Perelli, ha chiesto l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo e l’annullamento della statuizione assolutoria in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., disponendo nuovo giudizio.

Ha chiesto il rigetto del ricorso dell’imputato.

Le parti civili hanno concluso, associandosi alle richieste del Procuratore Generale e riportandosi alle comparse conclusionali e alle note spese, già depositate prima dell’udienza.

Il difensore ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo e ha insistito per l’accoglimento del proprio ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo è inammissibile e il ricorso dell’imputato è infondato.

2. Il ricorso del Procuratore Generale territoriale va esaminato alla luce della regola dettata dall’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la facoltà di proporre ricorso contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado è limitata ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.

Si tratta di una limitazione dei poteri di impugnazione della sola parte pubblica (non estensibile analogicamente alla parte civile, come ha chiarito Sez. 5, n. 5697 del 18/01/2019, Di, Rv. 275136 – 01), che trova fondamento in una precisa opzione legislativa che non contrasta con i principi costituzionali di cui agli artt. 111 e 112 Cost.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, spiegato che «la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d’appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore: nell’esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell’ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un’asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d’impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell’imputato, stabilizzata dall’esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell’esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l’imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza». (Sez. 6, n. 5621 del 11/12/2020, dep. 2021, Pg c. Mannino, Rv. 280631 – 01; così già Sez. 4, n. 53349 del 15/11/2018, Pg c. Schuster, Rv. 274573 – 01).

Residua per il pubblico ministero solo la possibilità di denunciare, in tali casi, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente, perché «integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità». (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Pg c. Principe, Rv.

2.1. Alla previsione limitativa contenuta nell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. la parte pubblica impugnante afferma di prestare osservanza perché sostiene di non formulare alcuna censura circa la ricostruzione del fatto sulla quale le sentenze di primo grado e di secondo grado conformemente convergono, delineando una condotta storicamente accertata e non più in discussione, ma di dedurre solo la violazione di legge integrata dall’errata qualificazione giuridica di essa.

I fatti emersi nel giudizio, secondo il Procuratore Generale impugnante, sarebbero stati degradati alle ipotesi delittuose di favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena perché i giudici di merito non avrebbero fatto buon governo dei principi enunciati dalla Corte di cassazione in ordine ai rapporti tra questi illeciti e il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. In particolare, avrebbero dovuto ravvisare negli elementi di prova la dimostrazione della stabile messa a disposizione dell’imputato in favore di capo assoluto di all’epoca dei fatti; l’imputato era consapevole dell’esistenza dell’associazione mafiosa e delle sue finalità, era inserito in un circuito ristretto di soggetti addetti alla latitanza di un soggetto che in essa era in posizione di vertice, reiterava sistematicamente condotte funzionali a tale latitanza e quindi al rafforzamento del sodalizio per un arco temporale tanto esteso da poter fare escludere oggettivamente l’episodicità dell’aiuto. La censura dell’erroneità della qualificazione giuridica viene sostenuta facendo richiamo anche alla decisione resa dalla Corte di Cassazione nel procedimento cautelare a carico di tecnico radiologo che interagì con l’odierno imputato in occasione del ricovero a nel novembre 2020 (Sez. 6, n. 1577 dell’08/10/2024, n.m.); per quella posizione processuale, che l’impugnante ritiene del tutto assimilabile a quella di i giudici di legittimità avevano censurato il provvedimento del Tribunale del riesame che non doveva escludere, ove non risultassero elementi certi sulla stabile partecipazione dell’indagato all’associazione, la configurabilità, in luogo del semplice favoreggiamento, del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa.

Il ricorso conclude sottolineando che anche l’imputato del presente giudizio «ha prestato il suo contributo proprio a favore di capo indiscusso dell’associazione mafiosa, il cui arresto avrebbe certamente portato l’associazione da lui capeggiata in uno stato di forte fibrillazione».

2.2. Sebbene il Procuratore Generale territoriale nella sua impugnazione non prenda esplicita posizione sulla richiesta di più corretta qualificazione giuridica delle condotte accertate a carico dell’imputato, se in particolare inquadrarle nell’art. 416-bis cod. pen. o nel combinato disposto di cui agli artt. 110-416-bis cod. pen., vi svolge poi considerazioni che vanno più decisamente in direzione dell’ipotesi di concorso esterno dell’associazione, anche in virtù del richiamo agli snodi motivazionali del precedente pronunciamento di legittimità relativo a Pronunciamento che tuttavia, per quanto reso a carico di soggetto che operava in accordo con origina dall’esame di un ricorso nel procedimento de libertate nel quale il giudice di legittimità ha svolto un controllo sulla tenuta della motivazione in ragione di un motivo di ricorso articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.; e tale circostanza appare sufficiente per comprendere la sostanziale irrilevanza di tale precedente ai fini dell’esame del ricorso oggi proposto nell’interesse di Va ricordato che, come ha più volte affermato la giurisprudenza di questa Corte, tanto per l’ipotesi di partecipazione è necessario acquisire elementi fattuali circa lo stabile incardinamento del soggetto nella struttura associativa, anche se del caso traendo gli indicatori dalle singole condotte esecutive (Sez. 1, n. 12808 del 12/12/2025, dep. 2026, De, Rv. 289719 – 01), tanto per l’ipotesi di concorso esterno va accertato il nesso causale tra la condotta agevolativa e il beneficio che da esso si riverbera su tutta l’organizzazione. E infatti, in particolare, si è affermato che «ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica del nesso causale deve essere compiuta ponendo in diretta relazione eziologica l’evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell’idoneità causale di quest’ultima che, in rapporto alla vita e all’operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo “percepibile” al mantenimento in vita dell’organismo stesso». (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654 – Anche questo, al pari dell’inquadramento organizzativo del partecipe, costituisce un elemento di fatto da dimostrare, ulteriore rispetto alle condotte illecite astrattamente riconducibili anche ad altre fattispecie. Ai fini dell’accertamento del concorso esterno in associazione mafiosa, è, quindi, compito del giudice di merito verificare la correlazione del comportamento tenuto dal soggetto che fornisce il contributo con la realizzazione del programma criminoso (Sez. 1, n. 27722 del 28/04/2023, Barbera, Rv. 284920 – 01; Sez. 1, n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 – 01). Ai fini della condotta di partecipazione, è pur sempre il giudice di merito chiamato a scrutinare nel tessuto organizzativo il ruolo assunto dal soggetto e a verificarne l’effettività (Sez. 1, n. 10941 del 18/12/2025, dep. 2026, Vattiato, E nell’uno e nell’altro caso tali elementi attengono al fatto materiale descritto nell’imputazione e alle modalità di illecita partecipazione ad un delitto caratterizzato dal concorso necessario (Sez. 2, n. 8566 del 22/01/2026, Pg c. Rugolino, Rv. 289571 – 01), in ogni caso diverso e ulteriore rispetto a quelli di favoreggiamento o di procurata inosservanza di pena, ma pur sempre correlato ad un canone probatorio specifico e stringente (Sez. 5, n. 2640 del 23/09/2021, 2.3. Nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha esaminato tutti gli episodi che riguardavano l’odierno imputato dalla pagina 26 alla pagina 39; ha quindi evidenziato che prima dell’arresto di non era mai emersa la sua figura in nessuna delle indagini svolte dagli investigatori sull’area di interesse dell’organizzazione mafiosa né egli era stato mai individuato come partecipe a riunioni o attività tipiche del sodalizio; tutti i fatti sono stati apprezzati come rivelatori di un rapporto personale tra l’imputato e il latitante, senza che risultasse alcun indicatore dell’esistenza di interazioni del con la struttura organizzativa dell’associazione.

La Corte territoriale ha, quindi, concluso che «al di là di ragionamenti di tipo congetturale, che non possono essere recepiti in questa sede, non vengono pertanto in rilievo condotte dell’imputato, esulanti il rapporto personale con il latitante e l’aiuto a costui pur in più occasioni fornito per eludere le investigazioni dell’autorità, da cui desumere sia l’organica compenetrazione dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio mafioso, sia l’apporto, precipuamente perseguito, di un contributo casualmente rilevante rispetto alla vita della consorteria nel suo complesso» (pag. 39 della sentenza impugnata). Appare pertanto chiaro che, nello svolgimento dei compiti di valutazione degli elementi di prova e delle censure proposte dal pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, la Corte di appello di Palermo ha escluso che l’istruttoria avesse fatto emergere gli indizi idonei a descrivere i profili di fattispecie che consentono di distinguere – in punto di fatto – le condotte di favoreggiamento e di procurata inosservanza di pena commesse in favore di un soggetto in virtù di un intenso rapporto personale da quelle di partecipazione o di concorso esterno in associazione.

Si tratta di una conclusione alla quale la sentenza impugnata giunge seguendo un percorso argomentativo, che non attiene alle questioni di diritto e che, se viziato, può censurato evidenziandone la conseguente violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05), ma che riguarda la ricostruzione del fatto e che, pertanto, se si assume erroneo, può essere aggredito, evidenziando solo i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.

Se quindi deve ravvisarsi una tale situazione, deve ricordarsi che già i giudici di legittimità hanno affermato che «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, in presenza di una “doppia conforme” di proscioglimento, il ricorso proposto dal pubblico ministero con il quale si censuri l’erronea qualificazione giuridica del reato sul rilievo che la ricostruzione del fatto, operata dai giudici di merito, sia errata, posto che, in tal caso, la doglianza è riferita ad un vizio della motivazione, non deducibile ai sensi dell’art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 18986 del 17/04/2025, Pg c. Aspromonte, Rv. 288083 – 01, che sulla necessità di distinguere tra censura di violazione di legge e censura di errata qualificazione giuridica della condotta sulla base delle prospettazioni di un’erronea ricostruzione del fatto richiama anche la più risalente Sez.5, n. 47575 Un tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo all’ipotesi in cui l’erronea qualificazione giuridica viene prospettata, come avviene nel caso di specie, denunciando l’omessa valutazione di indicatori fattuali che si assumono idonei a descrivere condotte di cui all’art. 416-bis cod. pen. e che avrebbero dovuto essere tratti da ripetute azioni illecite in favore di un’esponente di un’organizzazione mafiosa.

E poiché «è inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che conferma quella di assoluzione pronunciata nel giudizio di primo grado, proposto dal pubblico ministero per violazione di legge e riqualificato dalla Corte di cassazione come vizio di motivazione in quanto volto a censurare l’impostazione motivazionale della sentenza» (Sez. 5, n. 785 del 27/09/2023, dep. 2024, P., Rv. 285877 – 01); conseguentemente il ricorso del Procuratore Generale di Palermo deve essere dichiarato inammissibile.

3. Parimenti infondato è il ricorso proposto dall’imputato.

3.1. E’ infondato il primo motivo che lamenta vizio di motivazione e violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per motivazione apparente, ex art. 606, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli aumenti di pena irrogati per l’applicazione delle circostanze aggravanti di cui all’art. 384-ter e 416-bis.1 cod. pen. di cui ad entrambi i capi di imputazione, ritenuti in sentenza, ex art. 63, comma 4, cod. pen.

La misura della pena era stata determinata dal giudice di primo grado con commisurazioni irragionevoli e immotivate e sul punto il motivo n. 6 dell’atto di appello aveva richiesto una rivalutazione della decisione, sulla quale i giudici di secondo grado si sarebbero pronunciati in maniera apodittica, richiamando generiche affermazioni relative alla congruità e all’equità dell’ammontare degli aumenti.

La censura è infondata perché si limita a confrontarsi con la parte di motivazione che conclusivamente a pagina 45 della sentenza impugnata, in modo effettivamente sintetico, tira le fila delle considerazioni in fatto ampiamente esposte nella valutazione delle modalità, del numero e delle caratteristiche della condotta delle quali l’imputato è stato ritenuto responsabile. Quella parte di motivazione non può essere oggetto di lettura isolata, inserendosi in un ben più complesso e articolato apparato argomentativo.

Va, infatti, ricordato che già il giudice di primo grado, ritenendo responsabile dei reati contestati ai capi 1) (art. 390 cod. pen.) e 2) (art. 378 cod. pen.), unificati dal vincolo della continuazione, ha considerato più grave il reato di cui al capo 2), in relazione al quale erano contestate le circostanze aggravanti di cui agli artt. 378, comma 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., tutte fra loro compatibili.

Aveva commisurato la pena base in mesi 42 di reclusione, quindi in misura prossima al massimo edittale, giustificando plausibilmente tale scelta con richiamo all’indubitabile dato dell’eclatante caratura criminale del destinatario del favoreggiamento, dell’ampio intervallo di tempo in cui le condotte sono state commesse, della reiterazione delle stesse e della totale disponibilità offerta dall’imputato, dedicatosi con versatilità a soddisfare ogni esigenza del latitante utile a sottrarsi alle indagini.

Si tratta di elementi ampiamente emergenti dalla ricostruzione in punto di fatto, non specificamente contestata, sia della sentenza di primo grado sia di quella di secondo grado; quest’ultima in particolare nell’affermare la congruità della commisurazione usa un’aggettivazione che si correla con la puntuale rassegna dei fatti, apprezzati approfonditamente e partitamente nella loro gravità alle pagine da 26 a 39 della sentenza impugnata, dove, pur escludendo la sussistenza di indicatori di appartenenza del all’associazione mafiosa, si sottolinea l’allarmante funzionalità delle sue plurime condotte favoreggiatrici alla latitanza del pericoloso esponente di “ con il quale aveva un solido rapporto personale.

Sicché in tal modo risulta osservato il principio secondo il quale «l’irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. aumento”, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere» (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 – 01). L’arco temporale assai cospicuo in cui si sono articolate le condotte e l’estensione delle indagini con esse ostacolate dall’imputato hanno giustificato plausibilmente l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 384-ter cod. pen. di oltre la metà fino a 70 mesi di reclusione e infine l’ulteriore aumento ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen. per la concorrenza anche dell’altra aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.

L’opzione per l’aumento facoltativo così come la sua commisurazione si fondano sull’apprezzamento di dati fattuali inerenti alle modalità delle condotte che li giustificano ampiamente.

La sentenza di secondo grado ha condiviso il percorso logico e di calcolo con il quale il giudice di primo grado è giunto alla commisurazione della pena base per il reato sub 2), ma ha ritenuto di ridurre sensibilmente l’aumento per il reato di cui al capo 1), considerando sufficientemente congruo quello pari ad anni due e mesi cinque di reclusione.

Sicchè la pena complessiva pari ad anni nove di reclusione è stata abbattuta ad anni sei di reclusione in ragione del rito prescelto.

La motivazione appare, pertanto, immune dai vizi denunciati in ricorso.

3.2. Infondata è anche la censura che lamenta l’omessa motivazione in relazione alla richiesta di esclusione dell’aumento di pena facoltativo irrogato ex art. 63, comma 4, cod. pen., per la circostanza aggravante di cui all’art. 416- bis.1 cod. pen. di cui al capo 2), anche questa oggetto di specifica deduzione con il motivo n. 6 dell’atto di appello.

Insegna la giurisprudenza di legittimità che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le sentenze conformi di primo e di secondo grado, il giudice dell’appello può motivare per relazione se l’impugnazione si limita a riproporre questioni di fatto o di diritto già esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, mentre, qualora siano formulate censure specifiche o introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore, è affetta da vizio di motivazione la sentenza di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici rispetto alle risultanze istruttorie» (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 – Come è stato già sopra evidenziato, le ragioni delle scelte discrezionali sugli aumenti di pena non possono considerarsi arbitrarie né immotivate, perché si fondano sugli apprezzamenti ricavabili dalla combinata lettura delle sentenze conformi di primo e di secondo grado, mentre le censure riguardanti l’applicazione dell’aumento facoltativo di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen. non evidenziano alcuna specifica carenza né dettagliano le caratteristiche del vizio denunciato.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta l’erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 384-ter cod. pen., di cui al capo 2) della rubrica e che invece doveva considerarsi insussistente.

I giudici di merito non avevano chiarito quale condotta dell’imputato avesse ostacolato, impedito o sviato un’indagine o un processo penale in ordine al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.

La censura è infondata perché tutta l’indagine fa emergere la consapevolezza del fatto che gli inquirenti stessero cercando il non solo perché avrebbe dovuto scontare le pene già a lui inflitte con sentenze irrevocabili, ma anche perché notoriamente egli veniva considerato ancora operativo nel ruolo che aveva da tempo assunto al vertice di “ governandone le dinamiche e orientandone gli interessi.

3.4. E’ infine inammissibile il quarto motivo che censura i criteri di determinazione della pena base del trattamento sanzionatorio di cui all’art. 133 cod. pen. per il reato di cui all’art. 378 cod. pen. contestato al capo 2) della rubrica.

Alla luce di quanto evidenziato nel par. 3.1. in ordine alla completezza della motivazione sul punto, la censura risulta meramente controvalutativa e tutta versata in fatto.

4. Le richieste delle parti civili, nonostante la soccombenza dell’imputato ricorrente, non possono essere accolte.

Va ricordato che, «in tema di impugnazioni, la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato incidenti sul danno patrimoniale o non patrimoniale, e non anche con riguardo a quelli concernenti circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la gravità dell’illecito penale rileva ai fini della determinazione del danno non patrimoniale sofferto dalla vittima, e che l’accertamento in sede penale con riguardo alle circostanze può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice civile)» (Sez. U, n. 40000 Se la legittimazione a partecipare al giudizio per le parti civili derivava dall’accessorietà della posizione a quella del ricorrente Procuratore Generale territoriale, in quanto interessata alla declaratoria di responsabilità dell’imputato anche per l’ulteriore reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., stante l’inammissibilità di quel ricorso, la soccombenza dell’imputato loro controparte ha avuto riguardo a questioni esclusivamente inerenti al trattamento sanzionatorio, che non possono incidere sull’accertamento o sulla commisurazione del danno che potrà farsi valere in sede civile.

5. In conclusione, quindi, il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo deve essere dichiarato inammissibile; il ricorso dell’imputato deve essere respinto e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione deve conseguire la condanna del ricorrente solo al pagamento delle spese del procedimento, mentre devono essere respinte le richieste delle parti civili costituite.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Palermo.

Rigetta il ricorso di che condanna al pagamento delle spese processuali.

Rigetta la richiesta delle parti civili di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese.

Così è deciso, 09/07/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 384-ter c.p.

Tutte le 3 sentenze sull'art. 384-ter c.p.

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