Interrogatorio di garanzia, l’irregolarità non si deduce nel riesame (Cass. pen. Sez. VI n. 2241 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I vizi della procedura che regola la fase successiva all’applicazione della misura cautelare personale non attengono alla legittimità del titolo cautelare né a quella della procedura di riesame. Ne consegue che l’inefficacia della misura correlata all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia non è deducibile con l’impugnazione davanti al tribunale del riesame. La brevità del termine tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti e la data fissata per l’interrogatorio non integra una nullità, essendo preminente l’interesse a un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della misura. Le esigenze difensive di esame degli atti e di assistenza adeguata restano tutelate dalla facoltà di presentare motivata istanza di differimento entro il termine inderogabile di cinque giorni.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., contestato come promessa di procacciamento di voti, tramite un’organizzazione di tifoseria, in cambio di denaro e altre utilità. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura.
La difesa impugna l’ordinanza con due motivi: l’irregolarità dell’interrogatorio di garanzia, celebrato a breve distanza dalla notifica dell’avviso e senza accogliere la richiesta di collegamento audiovisivo; e il carattere meramente presuntivo dell’accusa, fondata sulla precedente condanna per associazione mafiosa anziché su un’attuale partecipazione. La questione giunge in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ribadisce che davanti al tribunale del riesame non è deducibile l’inefficacia della misura correlata all’irregolarità dello svolgimento dell’interrogatorio di garanzia, perché i vizi della fase successiva all’applicazione della misura non incidono sulla legittimità del titolo cautelare né sulla procedura di riesame. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 26 del 1995 e la Sez. VI n. 11735 del 2024.
La brevità del termine tra la notifica dell’avviso di deposito degli atti, ex art. 293 cod. proc. pen., e l’interrogatorio non causa nullità, poiché preminente è l’interesse a provocare un immediato contatto tra l’indagato e il giudice della misura. Le esigenze difensive di consultazione degli atti sono salvaguardate dalla facoltà di presentare motivata istanza di differimento entro il termine inderogabile di cinque giorni ex art. 294 cod. proc. pen., oppure mediante richiesta di revoca per inefficacia dell’interrogatorio. La Corte richiama la Sez. V n. 722 del 2021, la Sez. II n. 26343 del 2020 e la Sez. II n. 44902 del 2014.
Quando l’istanza sia proposta, la congruità del lasso temporale va valutata, mancando indicazioni normative su un termine minimo, in relazione alla concreta possibilità per il difensore di essere presente o di nominare un sostituto e di svolgere adeguata assistenza difensiva. Rilevano fattori eterogenei: la distanza dal luogo dell’atto, la rapidità dei mezzi di comunicazione e locomozione, i tempi di esame degli atti.
Il secondo motivo è infondato perché non si confronta con la congrua motivazione dell’ordinanza impugnata, della quale non evidenzia manifeste illogicità. Il Tribunale ha ricostruito il ruolo del ricorrente attraverso conversazioni intercettate, i suoi collegamenti con la criminalità organizzata e il suo ruolo di recettore finale di somme e utilità. La Corte richiama la Sez. VI n. 16397 del 2016, la Sez. I n. 19230 del 2015 e la Sez. VI n. 25302 del 2015. Dal rigetto deriva la condanna alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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