Art. 273.

Art. 273.

Condizioni generali di applicabilita' delle misure

1. Nessuno puo' essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.

(( 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 )).

2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato

ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata.