Sanzione disciplinare militare, sindacato del giudice e termini procedimentali (C.G.A.R.S. n. 560 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione della sanzione disciplinare nei confronti del militare costituisce espressione tipica del potere discrezionale dell’Amministrazione e può essere sindacata dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’illogicità, dell’irragionevolezza o del travisamento dei fatti. Il giudizio disciplinare è autonomo rispetto a quello penale, sicché l’Amministrazione può valutare i fatti sotto il profilo disciplinare anche in assenza di una pronuncia di condanna penale. Ai fini del termine di 270 giorni di cui all’art. 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, la decorrenza coincide con la conoscenza integrale del provvedimento di archiviazione, mentre rileva, per la conclusione del procedimento, la data di adozione dell’atto finale e non quella della sua successiva comunicazione.
Il Fatto
Un brigadiere capo dell’Arma dei Carabinieri è destinatario di un provvedimento di perdita del grado per rimozione, adottato con decreto ministeriale del 5 novembre 2013. All’epoca dei fatti, risalenti al 2002-2003, il militare si sarebbe fatto consegnare somme di denaro da alcune persone offese, prospettando la possibilità di ottenere un posto di lavoro o benefici pubblici poi non conseguiti.
Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo l’archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione dei reati. Il giudice di primo grado, il TAR Sicilia, ha respinto il ricorso del militare, ritenendo corretta l’applicazione della disciplina vigente, adeguata la motivazione e rispettati i termini procedimentali. Propone appello il militare, contestando la sproporzione della sanzione e l’asserita intempestività dell’avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello, concentrandosi su due nuclei. Quanto al primo, la Corte ribadisce che la scelta della sanzione disciplinare rientra nella sfera di valutazione propria dell’Amministrazione e non può essere sostituita dal giudice se non in presenza di evidenti vizi di eccesso di potere. Richiama in proposito Cons. Stato, Sez. II, n. 2191 del 2023 e Sez. IV, n. 307 del 2018, secondo cui il sindacato è ammesso solo per travisamento dei fatti o per un processo illogico e incoerente.
Nel caso concreto la motivazione dell’atto risulta ampia e coerente, fondata su una puntuale ricostruzione dei fatti e sulla loro oggettiva gravità. La Corte non ritiene decisivo il rilievo dell’appellante circa l’assenza di prova diretta sulla percezione materiale delle somme: l’Amministrazione ha fondato il giudizio di incompatibilità sull’insieme dei comportamenti accertati, comprensivi delle dichiarazioni delle persone offese e delle risultanze del procedimento penale.
Sul secondo profilo, il C.G.A.R.S. ribadisce l’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale e la non vincolatività dell’esito processuale penale, richiamando Cons. Stato n. 9767/2025, n. 1302/2017, n. 5053/2017 e C.G.A.R.S. n. 761/2023. L’archiviazione per prescrizione non impedisce quindi la valutazione disciplinare dei medesimi fatti.
Quanto ai termini, accertato che l’Amministrazione ha acquisito il decreto di archiviazione il 16 aprile 2013, il termine di 270 giorni previsto dall’art. 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010 decorre dalla conoscenza integrale del provvedimento. Il decreto conclusivo, adottato il 5 novembre 2013, risulta così emesso entro il termine. La Corte precisa, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 6828 del 2020 e n. 6153 del 2020, che rileva la data di adozione dell’atto finale e non quella della comunicazione, la quale incide sull’efficacia verso il destinatario ma non sul perfezionamento del procedimento. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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