Procura speciale al difensore: nullità insanabile nel processo amministrativo (TAR Sardegna n. 131 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di procura speciale rilasciata dalla parte, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.. La procura è realmente speciale solo se contiene elementi che la riconducano inequivocabilmente alla specifica controversia, quali l’oggetto, il giudice adito e l’atto da impugnare. La disciplina della nullità della procura nel processo amministrativo è completa e non ammette sanatoria ex post, non essendo l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo. La procura deve quindi preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza determina l’inammissibilità del gravame e, in fase cautelare, il difetto di fumus boni iuris.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Nuragus aveva disposto la chiusura immediata e cautelare dell’esercizio commerciale di sua titolarità. Nell’atto introduttivo, il ricorrente domandava inoltre l’annullamento di tutti gli atti presupposti e consequenziali, compresi quelli che avevano determinato l’apposizione dei sigilli e l’impedimento di accesso ai locali e ai beni ereditari. Si costituiva in giudizio il Comune, resistendo all’istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, esaminata l’istanza cautelare in limine, rilevava un vizio radicale nell’atto introduttivo: la procura ad litem rilasciata al difensore del ricorrente, pur formalmente intitolata “Procura speciale”, risultava priva dei requisiti richiesti per la regolare instaurazione del giudizio amministrativo. In particolare, il mandato era stato rilasciato su foglio separato, in data antecedente alla redazione del ricorso, recava la sottoscrizione del solo difensore e non della parte, e conteneva un riferimento generico al “procedimento contro il Comune di Nuragus”, senza indicazione del giudice, dell’atto da impugnare e della domanda. La procura menzionava inoltre istituti propri del processo civile, quali la mediazione obbligatoria e la negoziazione assistita, elementi incompatibili con il processo amministrativo. Tali carenze, evidenzia il Collegio, escludevano che il mandato fosse oggettivamente riferibile alla specifica controversia.
Il Collegio richiamava il consolidato orientamento giurisprudenziale, citando le conformi pronunce del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 866 del 2026, Sez. III, n. 7108 del 2025, Sez. IV, n. 108 del 2024 e Sez. II, n. 1446 del 2023, secondo cui la specialità della procura richiede elementi che la riconducano in modo univoco alla specifica lite. La particolarità della fattispecie risiedeva, tuttavia, nell’applicazione del principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 11 del 2025, secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non presenta lacune da colmare con il rinvio al codice di procedura civile.
Conseguentemente, l’Adunanza Plenaria ha escluso che il difetto originario possa considerarsi sanabile ex post, non essendo l’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo. L’insanabilità trova ragione nella struttura del processo amministrativo, che è prevalentemente di impugnazione e caratterizzato da termini perentori di decadenza. La procura speciale deve pertanto preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso: solo un legale validamente munito di ius postulandi può introdurre efficacemente il giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto il difetto di procura non sanabile e tale da inficiare la stessa instaurazione del giudizio, con conseguente carenza di fumus boni iuris dell’istanza cautelare. Alla reiezione dell’istanza segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della fase cautelare in favore del Comune, liquidate in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.