Ricorso collettivo inammissibile per posizioni non sovrapponibili e sospensione cautelare AeCI legittima (TAR Lazio n. 13674 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo nel processo amministrativo costituisce deroga alla regola dell’azione individuale ed è ammissibile solo se le posizioni sostanziali e processuali azionate sono identiche e sovrapponibili, gravando sui ricorrenti l’onere di dimostrare sia il requisito positivo dell’omogeneità — medesimi atti impugnati, petitum, causa petendi e censure — sia il requisito negativo dell’assenza di conflitti anche solo potenziali di interesse. È inammissibile il ricorso proposto collettivamente da soggetti portatori di posizioni eterogenee, quali proprietari di aeromobili già identificati e soggetti in fase di identificazione, costruttori amatoriali e acquirenti, persone fisiche e società commerciali. L’atto interinale con cui l’Aero Club d’Italia sospende temporaneamente le procedure di identificazione nel registro di cui all’art. 5 d.P.R. n. 53/2013 per determinate categorie di aeromobili costituisce provvedimento amministrativo a contenuto plurimo, espressione del potere permanente di verifica attribuito dall’art. 7, comma 4, d.P.R. n. 133/2010, funzionale alla tutela della sicurezza del volo.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari o promittenti acquirenti di elicotteri ultraleggeri VDS già identificati o in corso di registrazione nel registro dell’Aero Club d’Italia, impugnavano l’atto dispositivo n. 88 del 2025, con cui il Direttore generale aveva sospeso temporaneamente le procedure di identificazione e iscrizione per gli aeromobili ad ala rotante derivati dal modello “Robinson R22”, oltre alla nota informativa e alla modulistica inerenti l’autocostruzione. Ad avviso dei ricorrenti, gli atti incidevano illegittimamente sulla libera utilizzabilità dei mezzi, introducendo limiti e obblighi non previsti dalla normativa di settore. L’amministrazione eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso, l’inammissibilità per difetto dei requisiti del ricorso collettivo e il difetto di interesse, contestando nel merito la fondatezza delle doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso collettivo, accogliendo l’eccezione della resistente. Richiamata la giurisprudenza che configura il ricorso cumulativo come eccezione rispetto alla regola dell’azione separata, il TAR ha rilevato l’assenza del requisito positivo dell’omogeneità: i ricorrenti versavano in posizioni non sovrapponibili, comprendendo persone fisiche e una società commerciale, proprietari di aeromobili già identificati e soggetti in fase di identificazione, costruttori amatoriali e acquirenti di mezzi già costruiti. Il ricorso impugnava altresì atti eterogenei, con destinatari ed effetti differenziati, senza alcuna specificazione delle singole posizioni. Difettava inoltre il requisito negativo, sussistendo conflitti di interesse anche solo potenziali tra le categorie di ricorrenti.

Nel merito, il Collegio ha comunque scrutinato le censure, escludendone la fondatezza. L’atto dispositivo n. 88 è stato qualificato come provvedimento amministrativo a contenuto plurimo, di natura cautelare e interinale, non riconducibile alla categoria degli atti normativi, correttamente adottato dal Direttore generale ai sensi dell’art. 32, comma 6, lett. c), d.P.R. n. 53/2013. La normativa attribuisce all’AeCI un potere permanente di verifica della conformità delle dichiarazioni rese ai fini dell’iscrizione, esercitabile “in qualsiasi momento”, funzionale alla vigilanza sulla sicurezza del volo.

Quanto alla censura di contraddittorietà per la sospensione disposta prima del parere dell’Avvocatura dello Stato e di ENAC, la Corte ha osservato che la natura cautelare del provvedimento è giustificata da emergenze istruttorie circa l’impiego di parti aeronautiche certificate e possibili false dichiarazioni, presupposti idonei a fondare misure temporanee in vista della sicurezza della navigazione aerea. Infondata è risultata altresì la tesi per cui l’esclusione dalla registrazione riguarderebbe solo gli aeromobili integralmente certificati e non quelli ricostruiti con componenti di velivoli certificati, atteso che una diversa interpretazione favorirebbe fenomeni elusivi dei controlli su parti essenziali. Le censure avverso la nota operativa sull’autocostruzione sono state infine dichiarate prive di interesse, operando la stessa per velivoli ancora da costruire, mentre i ricorrenti erano tutti possessori di elicotteri già realizzati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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