Il giudizio di VIA non è sede di bilanciamento con l’interesse alla produzione da fonti rinnovabili (TAR Sardegna n. 178 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio negativo di compatibilità ambientale può essere motivato per relationem mediante l’integrale recepimento dei pareri istruttori resi dagli organi tecnici, senza che l’amministrazione procedente debba riscrivere le relative argomentazioni. Il procedimento di VIA è finalizzato in via esclusiva alla verifica della sussistenza di impatti significativi sull’ambiente, mentre la ponderazione comparativa con l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili avviene nel distinto procedimento di autorizzazione unica. Al procedimento di VIA non si applicano le disposizioni sul dissenso costruttivo e sulla conferenza di servizi, né il proponente può avvalersi del soccorso istruttorio per sanare carenze sostanziali del quadro progettuale. Il giudizio di compatibilità ambientale, espressione di intensa discrezionalità tecnica e amministrativa, è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Le sopravvenienze che si verifichino prima della conclusione del procedimento, ivi incluse le dichiarazioni di interesse culturale, devono essere considerate dall’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente istanza di VIA per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 64,40 MW nel Comune di Guspini, di cui almeno il 97% dell’area sarebbe qualificata idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021. Il Ministero, di concerto con il Ministero della Cultura e sulla base dei pareri negativi della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e della Soprintendenza speciale per il PNRR, ha adottato un decreto di giudizio negativo di compatibilità ambientale. La società ha impugnato il decreto e gli atti presupposti, deducendo difetto di motivazione, violazione dei diritti di partecipazione e dell’obbligo di dissenso costruttivo, e illegittimità derivata dei pareri tecnici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo al preteso difetto di motivazione del decreto ministeriale. Ha richiamato il consolidato orientamento per cui la motivazione del provvedimento amministrativo può risultare da altro atto richiamato, purché reso disponibile, assumendo connotati di minore pregnanza in caso di adesione alle risultanze istruttorie, mentre un onere motivazionale più approfondito sorge solo in caso di discostamento dai pareri. L’adesione del Ministero ai pareri negativi, con espressa acquisizione e recepimento delle valutazioni tecniche, è stata ritenuta una vera e propria presa in carico e non una forma di abdicazione del potere.
Quanto ai motivi sulla violazione dell’obbligo di soccorso istruttorio e del principio di dissenso costruttivo, il TAR ha richiamato il principio di autoresponsabilità del proponente, precisando che la completezza documentale è presupposto essenziale di ammissibilità dell’istanza di VIA e che le lacune di carattere sostanziale non sono emendabili tramite integrazioni, poiché il procedimento non costituisce una sede di progressiva costruzione del progetto. Ha inoltre chiarito che il dissenso costruttivo riguarda propriamente la disciplina della conferenza di servizi e non quella della VIA, soggetta alle specifiche norme del d.lgs. n. 152/2006, sicché l’amministrazione non ha l’onere di individuare soluzioni progettuali alternative.
La decisione ha richiamato i principi compendiati dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 5281 del 2025), secondo cui la VIA accerta in via esclusiva gli impatti sulle matrici ambientali, mentre la comparazione con l’interesse alla diffusione delle rinnovabili avviene nel successivo procedimento di autorizzazione unica. Ne consegue che nessuna ponderazione comparativa tra interessi antagonisti è operata in sede di VIA, venendo in rilievo esclusivamente l’interesse ambientale.
Quanto alle censure specifiche avverso i pareri, il Collegio ha ritenuto che le contestazioni della ricorrente relative alle evidenze archeologiche e paesaggistiche non dimostrino profili di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, risolvendosi in giudizi opinabili non sindacabili dal giudice amministrativo. In particolare, ha respinto la tesi secondo cui la dichiarazione di interesse culturale della domus de Janas, successiva alla presentazione del progetto, sarebbe irrilevante, affermando che le sopravvenienze verificatesi prima della conclusione del procedimento devono essere considerate. Il giudizio negativo è stato confermato, essendo fondato su un’istruttoria approfondita che ha evidenziato impatti non mitigabili, e il ricorso è stato conseguentemente rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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