La controversia sul payback dei dispositivi medici è devoluta al giudice ordinario quando l’attività regionale è vincolata (TAR Lazio n. 12015 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contestazione degli atti con cui le regioni danno attuazione al meccanismo del c.d. payback dei dispositivi medici, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, coinvolge un’attività interamente vincolata, priva di margini di discrezionalità e di spendita di potere autoritativo, riducendosi a una mera ricognizione tecnico-contabile del fatturato e alla conseguente quantificazione dell’importo dovuto. Ne deriva che la relativa controversia, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Restano invece devolute al giudice amministrativo le censure avverso gli atti statali di determinazione e certificazione del superamento del tetto di spesa, nonché avverso la normativa primaria istitutiva del meccanismo.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato dinanzi al TAR Lazio, previa trasposizione del ricorso straordinario, la certificazione ministeriale del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e le successive linee guida, nonché gli atti applicativi adottati dalla Regione Puglia, ivi inclusi i provvedimenti di ricalcolo impugnati con motivi aggiunti. Con quattordici motivi di ricorso, la società ha dedotto l’illegittimità degli atti e sollevato profili di contrasto della disciplina primaria con la Costituzione, la CEDU e il diritto UE. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile sussistenza di un difetto di giurisdizione in relazione alle contestazioni delle pretese regionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto UE riguardanti il meccanismo del payback per il quadriennio 2015-2018, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2024, che ha escluso la natura irragionevole o sproporzionata del meccanismo, anche alla luce della riduzione al 48 per cento della quota già disposta con la sentenza Corte costituzionale n. 139/2024. Il Collegio ha inoltre escluso che il contributo abbia natura tributaria, riconducendolo alle prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., con conseguente non applicabilità dei principi di cui all’art. 53 Cost.
Quanto alla tardività della certificazione cumulativa per il quadriennio, il Tribunale ha osservato che il sistema del payback era noto sin dal 2015, come pure il tetto nazionale del 4,4 per cento, sicché le imprese avrebbero dovuto orientare la propria attività secondo ordinaria diligenza. Ha ritenuto, inoltre, che l’eventuale inserimento dei costi dei servizi accessori nella spesa per dispositivi non sia imputabile all’amministrazione centrale, essendo onere delle imprese fatturare correttamente e distintamente il costo della fornitura da quello del servizio.
Il TAR ha poi dichiarato infondate le censure avverso le linee guida, accertando il pieno raggiungimento dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni e la non decisività, ai fini del payback, della classificazione contabile dei beni durevoli.
In accoglimento dell’eccezione rilevata d’ufficio, il Tribunale ha infine dichiarato inammissibili per difetto di giurisdizione le domande rivolte avverso i provvedimenti regionali di ripianamento: l’attività della Regione, meramente ricognitiva e riepilogativa di dati contabili già determinati, è priva di discrezionalità e non implica l’esercizio di un potere autoritativo, instaurandosi un rapporto obbligatorio a contenuto patrimoniale tra l’amministrazione e il fornitore. Tale situazione di diritto soggettivo, non intermediata dal potere, radica la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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