Inerzia delle amministrazioni e obbligo del commissario ad acta di attivare i (TAR Campania n. 82 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza non può dichiararsi esentato dall’insediarsi quando permanga l’inerzia delle amministrazioni tenute a dare esecuzione al giudicato. La sentenza che ha accolto il ricorso avverso il silenzio impone alle amministrazioni intimate di concludere il procedimento con provvedimento espresso; il riscontro fornito da una sola amministrazione non esaurisce gli obblighi delle altre, né elimina i presupposti per l’esercizio dei poteri sostitutivi. Il commissario deve quindi accertare la perdurante inerzia e attivare senza indugio l’intervento sostitutivo, restando concorrenti i poteri dell’amministrazione e quelli del commissario fino alla concreta ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva inoltrato istanza al Comune, alla Soprintendenza e alla Regione per far accertare la conformità urbanistica di un’autorimessa edificata su suolo confinante e per ottenere l’adozione dei consequenziali provvedimenti repressivi. Con precedente sentenza questa Sezione aveva accolto il ricorso avverso il silenzio serbato dalle amministrazioni, ordinando di provvedere con atto espresso e nominando un commissario ad acta.
Il Comune, all’esito di un nuovo sopralluogo, ha comunicato di non ravvisare illegittimità edilizie né presupposti sanzionatori. Preso atto di tale riscontro, i commissari succedutisi hanno declinato l’esercizio dei poteri sostitutivi. Il ricorrente ha proposto reclamo, deducendo la lacunosità dell’accertamento comunale e l’elusione del giudicato, chiedendo l’annullamento degli atti e la declaratoria dell’obbligo del commissario di insediarsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato separatamente l’operato comunale e quello commissariale. Quanto al Comune, il reclamo è infondato: la sentenza ottemperanda aveva statuito solo sull’obbligo di conclusione del procedimento, e l’amministrazione ha riscontrato la diffida del ricorrente, facendo venir meno il silenzio, in disparte ogni valutazione sulla legittimità dell’atto emesso.
Per l’impugnativa di tale sopravvenuta determinazione il Tribunale ha disposto il mutamento del rito, da camerale a ordinario, con rinvio al Presidente della Sezione per l’indicazione dell’udienza pubblica di merito. Il verbale di ispezione versato in atti è stato invece ritenuto privo di rilievo provvedimentale.
È stato viceversa accolto il reclamo avverso le note commissariali. Il Collegio ha richiamato le statuizioni della sentenza ottemperanda, che individuava in capo alla Regione il potere sostitutivo ex art. 40 d.P.R. n. 380/01 e art. 42 l.r. Campania n. 16/2004, e in capo alla Soprintendenza il potere di vigilanza sui beni paesaggistici ex art. 155 d.lgs. n. 42/2004. Nessuna di tali amministrazioni aveva dato risposta alla diffida.
Permanendo l’inerzia delle amministrazioni obbligate, il commissario avrebbe dovuto esercitare i poteri sostitutivi. Il Collegio ha ribadito, richiamando l’A.P. n. 8/2021, che i poteri dell’amministrazione e del commissario sono concorrenti e che gli atti dell’una non sono nulli per la sola nomina del commissario, mentre gli atti adottati dopo l’ottemperanza altrui sono inefficaci.
Il Tribunale ha quindi reiterato l’ordine di insediarsi senza indugio entro sessanta giorni per l’esecuzione della parte rimasta inadempiuta, previo accertamento della perdurante inerzia, condannando il Ministero della Cultura e la Regione Campania alle spese di fase.
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Nota della Redazione
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