Inammissibili i ricorsi per motivi generici e doppia conforme (Cass. pen. Sez. IV n. 22663 del 18.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia conforme di merito, anche nell’iter motivazionale, i motivi di ricorso che si limitano a riproporre le censure dell’appello e a sollecitare una diversa lettura delle risultanze processuali sono inammissibili per genericità. Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione, essendo sufficiente che la motivazione, nel suo complesso, evidenzi una ricostruzione dei fatti che induca implicitamente alla reiezione della prospettazione difensiva. Integra il concorso esterno nel reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 il contributo di chi, pur estraneo al sodalizio, si procuri un quantitativo di cocaina per garantirne l’operatività e la continuità dello smercio. La prova del vincolo associativo può desumersi dalle dichiarazioni convergenti dei collaboratori, dal tenore delle intercettazioni e dalle modalità operative del gruppo.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che aveva dichiarato la responsabilità di due imputati: il primo per avere partecipato a un’associazione a delinquere dedita al traffico di cocaina operante nel territorio di Barletta; la seconda, coniuge del capo del sodalizio, per avere agito come concorrente esterno, acquistando un quantitativo non accertato ma non modico di stupefacente.

Avverso la pronuncia di secondo grado entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del reato associativo, all’attribuzione del ruolo di concorrente esterno e alla qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha affrontato in via preliminare la questione della doppia conforme. Ha ricordato che la sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non investono elementi nuovi ma si limitano a prospettare circostanze già esaminate. In tal caso, le argomentazioni non espressamente confutate devono ritenersi implicitamente disattese se logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Ne consegue che è preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze, da contrapporre a quella del giudice di merito mediante una diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova. L’inosservanza della legge è deducibile solo contestando la riconducibilità del fatto alla fattispecie astratta, non revocando in dubbio l’idoneità delle emergenze a fondare la condanna.

Quanto al ricorso della concorrente esterna, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Dal tenore delle intercettazioni emerge l’impegno costante dell’imputata nell’acquisizione della cocaina, procuratale tramite l’intermediazione di un noto trafficante internazionale. L’esplicita volontà di consentire, con quel rifornimento, la regolare operatività del gruppo facente capo al marito detenuto giustifica la qualificazione dell’acquisto come apporto esterno utile all’associazione. Irrilevanti sono la non appartenenza al gruppo dei soggetti contattati e l’assoluzione dell’intermediario dal reato associativo.

La Corte ha poi escluso la riqualificazione nel fatto di lieve entità, poiché il sodalizio commerciava esclusivamente cocaina e la fornitura era diretta a superare temporanee difficoltà di approvvigionamento; la sanzione per il reato satellite, pari a due mesi di reclusione, si è rivelata particolarmente contenuta.

Sul ricorso del partecipe, la Corte ha richiamato i tre elementi costitutivi del sodalizio finalizzato al narcotraffico: il patto associativo tra almeno tre persone, la disponibilità stabile di risorse e l’apporto individuale non episodico. Ha precisato che l’elemento organizzativo assume rilievo secondario e che l’assenza di una cassa comune non è ostativa. Le dichiarazioni dei collaboratori, convergenti sul nucleo essenziale, possono riscontrarsi reciprocamente; il particolare assetto del gruppo, privo di una piazza di spaccio e operante con consegne a domicilio, non ne inficia il carattere organizzato. L’inammissibilità dei ricorsi ha comportato la condanna alle spese e a una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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