Periculum attuale e presunzione ex art. 275 c.p.p. ricorso P.M. inammissibile (Cass. pen. Sez. 3 n. 9864 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza del pericolo, ma indica la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, da apprezzare sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato o della presenza di elementi recenti che comprovino l’effettività del pericolo. La presunzione relativa di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen. può essere superata quando dagli atti risultino elementi specifici, in relazione al caso concreto, idonei a escludere la sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia cautelare è ammissibile solo per violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, non anche per censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze di fatto esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, aveva annullato, per insussistenza delle esigenze cautelari, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, contestato con il ruolo di partecipe.
Il Tribunale del riesame aveva rilevato che il contributo dell’indagato era collocato in epoca non successiva al marzo 2022, mentre la misura era stata applicata solo successivamente, senza che emergessero elementi concreti e attuali di una persistente operatività del vincolo associativo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricordato il perimetro del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, evidenziando che il ricorso è ammissibile soltanto quando denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, e non anche quando proponga censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Nel caso di specie, la censura del Pubblico Ministero sulla valutazione del periculum è stata ritenuta infondata, poiché il Tribunale del riesame aveva correttamente argomentato la risalenza dei fatti, la delimitazione temporale della contestazione e l’assenza di elementi concreti e attuali che deponessero per una protrazione dei legami tra l’indagato e il sodalizio. Tale motivazione, fondata su una valutazione in fatto relativa al decorso del tempo, è stata giudicata priva dei denunciati profili di irragionevolezza.
Quanto alla operatività della presunzione relativa di cui all’art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale, che aveva desunto elementi idonei a escludere le esigenze cautelari dalla risalenza del contributo, dalla data finale della contestazione e dalla carenza di indici concreti di un attuale inserimento nel traffico illecito di sostanze stupefacenti.
Irrilevante è stata ritenuta, infine, la circostanza che l’indagato fosse gravato da precedenti penali, risalenti al 2018, e che altro coindagato si fosse reso responsabile di fatti analoghi a poche ore dalla sostituzione della misura, trattandosi di elementi privi di riferimenti alla persona dell’indagato e, come tali, non idonei a comprovare un interesse comune che lo legasse al sodalizio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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